TITOLO II
OBBLIGHI E DIRITTI DEI FEDELI LAICI (Cann.
224 – 231)
Can. 224 - I fedeli
laici, oltre agli obblighi e ai diritti che sono comuni a tutti i fedeli e
oltre a quelli che sono stabiliti negli altri canoni, sono tenuti agli obblighi
e godono dei diritti elencati nei canoni del presente titolo.
Can.
225 - §1. I laici, dal momento che, come
tutti i fedeli, sono deputati da Dio all'apostolato mediante il battesimo e la
confermazione, sono tenuti all'obbligo generale e hanno il diritto di
impegnarsi, sia come singoli sia riuniti in associazioni, perché l'annuncio
della salvezza venga conosciuto e accolto da ogni uomo in ogni luogo; tale
obbligo li vincola ancora maggiormente in quelle situazioni in cui gli uomini
non possono ascoltare il Vangelo e conoscere Cristo se non per mezzo loro.
§2. Sono tenuti anche al dovere specifico, ciascuno secondo
la propria condizione, di animare e perfezionare l'ordine delle realtà
temporali con lo spirito evangelico e in tal modo di rendere testimonianza a
Cristo, particolarmente nel trattare tali realtà e nell'esercizio dei compiti
secolari.
Can.
226 - §1. I laici che vivono nello stato
coniugale, secondo la propria vocazione, sono tenuti al dovere specifico di
impegnarsi, mediante il matrimonio e la famiglia, nell'edificazione del popolo
di Dio.
§2. I genitori, poiché hanno dato ai figli la vita,
hanno l'obbligo gravissimo e il diritto di educarli; perciò spetta
primariamente ai genitori cristiani curare l'educazione cristiana dei figli
secondo la dottrina insegnata dalla Chiesa.
Can. 227 - E
diritto dei fedeli laici che venga loro riconosciuta nella realtà della città
terrena quella libertà che compete ad ogni cittadino; usufruendo tuttavia di
tale libertà, facciano in modo che le loro azioni siano animate dallo spirito
evangelico e prestino attenzione alla dottrina proposta dal magistero della
Chiesa, evitando però di presentare nelle questioni opinabili la propria tesi
come dottrina della Chiesa.
Can.
228 - §1. I laici che risultano idonei, sono
giuridicamente abili ad essere assunti dai sacri Pastori in quegli uffici
ecclesiastici e in quegli incarichi che sono in grado di esercitare secondo le
disposizioni del diritto.
§2. I laici che si distinguono per scienza adeguata,
per prudenza e per onestà, sono idonei a prestare aiuto ai Pastori della Chiesa
come esperti o consiglieri, anche nei consigli a norma del diritto.
Can.
229 - §1. I laici, per essere in grado di
vivere la dottrina cristiana, per poterla annunciare essi stessi e, se
necessario, difenderla, e per potere inoltre partecipare all'esercizio
dell'apostolato, sono tenuti all'obbligo e hanno il diritto di acquisire la
conoscenza di tale dottrina, in modo adeguato alla capacità e alla condizione
di ciascuno.
§2. Hanno anche il diritto di acquisire quella
conoscenza più piena delle scienze sacre che viene data nelle università e
facoltà ecclesiastiche o nelle scuole di scienze religiose, frequentandovi le
lezioni e conseguendovi i gradi accademici.
§3. Così pure, osservate le disposizioni stabilite in
ordine alla idoneità richiesta, hanno la capacità di ricevere dalla legittima
autorità ecclesiastica il mandato di insegnare le scienze sacre.
Can.
230 - §1. I laici di sesso maschile che
abbiano l'età e le doti determinate con decreto dalla Conferenza Episcopale,
possono essere assunti stabilmente, mediante il rito liturgico stabilito, ai
ministeri di lettori e di accoliti; tuttavia tale conferimento non attribuisce
loro il diritto al sostentamento o alla rimunerazione da parte della Chiesa.
§2. I laici possono assolvere per incarico temporaneo
la funzione di lettore nelle azioni liturgiche; così pure tutti i laici godono
della facoltà di esercitare le funzioni di commentatore, cantore o altre ancora
a norma del diritto.
§3. Ove le necessità della Chiesa lo suggeriscano, in
mancanza di ministri, anche i laici, pur senza essere lettori o accoliti,
possono supplire alcuni dei loro uffici, cioè esercitare il ministero della parola,
presiedere alle preghiere liturgiche, amministrare il battesimo e distribuire
la sacra Comunione, secondo le disposizioni del diritto.
Can.
231 - §1. I laici, designati in modo
permanente o temporaneo ad un particolare servizio della Chiesa, sono tenuti
all'obbligo di acquisire una adeguata formazione, richiesta per adempiere nel
modo dovuto il proprio incarico e per esercitarlo consapevolmente, assiduamente
e diligentemente.
§2. Fermo restando il disposto del [link] can.
230, §1, essi hanno diritto ad una onesta rimunerazione adeguata alla
loro condizione, per poter provvedere decorosamente, anche nel rispetto delle
disposizioni del diritto civile, alle proprie necessità e a quelle della famiglia;
hanno inoltre il diritto che si garantiscano la previdenza sociale, le
assicurazioni sociali e l'assistenza sanitaria.
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