TITOLO III
I MINISTRI SACRI O CHIERICI (Cann. 232 –
293)
CAPITOLO I
LA FORMAZIONE
DEI CHIERICI
Can. 232 - La
Chiesa ha il dovere e il diritto proprio ed esclusivo di formare coloro che
sono destinati ai ministeri sacri.
Can.
233 - §1. E dovere di tutta la comunità
cristiana promuovere le vocazioni affinché si possa convenientemente provvedere
alla necessità di sacro ministero in tutta la Chiesa; hanno questo dovere
specialmente le famiglie cristiane, gli educatori, e in modo particolare i sacerdoti,
soprattutto i parroci. I Vescovi diocesani, ai quali spetta in sommo grado
curare la promozione delle vocazioni, rendano consapevole il popolo loro
affidato sull'importanza del ministero sacro e sulla necessità di ministri
nella Chiesa, suscitino e sostengano le iniziative atte a favorire le
vocazioni, soprattutto mediante le opere istituite a tale scopo.
§2. I sacerdoti e soprattutto i Vescovi diocesani si
impegnino perché coloro che in età più matura si ritengono chiamati ai
ministeri sacri siano prudentemente aiutati con la parola e con l'opera e
preparati nel debito modo.
Can.
234 - §1. Si mantengano, dove esistono, e
si favoriscano i seminari minori o altri istituti simili; in essi, allo scopo
di incrementare le vocazioni, si provveda a dare una particolare formazione
religiosa insieme con una preparazione umanistica e scientifica; anzi, se lo
ritiene opportuno, il Vescovo diocesano provveda all'erezione del seminario
minore o di un istituto analogo.
§2. A meno che in casi determinati le circostanze non
suggeriscano diversamente, i giovani che intendono essere ammessi al sacerdozio
siano forniti della stessa formazione umanistica e scientifica con la quale i
giovani di quella regione vengono preparati a compiere gli studi superiori.
Can.
235 - §1. I giovani che intendono
accedere al sacerdozio siano formati ad una vita spirituale ad esso confacente
e ai relativi doveri presso il seminario maggiore durante tutto il tempo della formazione,
oppure, se a giudizio del Vescovo diocesano le circostanze lo richiedono,
almeno per quattro anni.
§2. Coloro che legittimamente dimorano fuori del
seminario, siano affidati dal Vescovo diocesano ad un sacerdote pio e idoneo, affinché
abbia cura che siano diligentemente formati alla vita spirituale e alla
disciplina.
Can. 236 - I
candidati al diaconato permanente, secondo le disposizioni della conferenza dei
Vescovi, siano formati a condurre una vita evangelica e siano preparati a
compiere nel debito modo i doveri propri dell'ordine: 1) se sono giovani,
dimorando almeno per tre anni in una casa specifica, a meno che per gravi
ragioni il Vescovo diocesano non abbia disposto diversamente; 2) se sono uomini
di età più matura, sia celibi sia coniugati, mediante un progetto formativo
della durata di tre anni, determinato dalla conferenza Episcopale.
Can.
237 - §1. Dove risulta possibile e
opportuno, vi sia nelle singole diocesi il seminario maggiore; altrimenti gli
alunni che si preparano ai ministeri sacri vengano affidati ad un altro
seminario oppure venga eretto un seminario interdiocesano.
§2. Non si eriga un seminario interdiocesano se prima
non è stata ottenuta l'approvazione della Sede Apostolica, sia in ordine alla
erezione del seminario, sia in ordine ai suoi statuti: da parte della
Conferenza Episcopale, se si tratta di un seminario per tutto il territorio
corrispondente, altrimenti da parte dei Vescovi interessati.
Can.
238 - §1. I seminari eretti
legittimamente godono per il diritto stesso di personalità giuridica nella
Chiesa.
§2. Nel trattare tutti gli affari il rettore rappresenta
il seminario, a meno che, per determinate questioni, l'autorità competente non
abbia stabilito in modo diverso.
Can.
239 - §1. In ogni seminario vi sia il
rettore che lo dirige e, se del caso, un vice-rettore, l'economo e inoltre, se
gli alunni compiono gli studi nel seminario stesso, anche i docenti i quali
insegnino le varie discipline curandone la reciproca coordinazione.
§2. In ogni seminario vi sia almeno un direttore
spirituale, lasciando agli alunni la libertà di rivolgersi ad altri sacerdoti
ai quali il Vescovo abbia affidato tale incarico.
§3. Negli statuti del seminario siano stabilite le
modalità secondo cui gli altri moderatori, gli insegnanti e anche gli stessi
alunni possano condividere la responsabilità del rettore, soprattutto per
quanto riguarda la disciplina.
Can.
240 - §1. Oltre ai confessori ordinari,
si facciano venire regolarmente nel seminario altri confessori e, salva la
disciplina del seminario, gli alunni abbiano sempre ampia possibilità di
rivolgersi a qualsiasi confessore sia all'interno sia all'esterno del
seminario.
§2. Nel prendere decisioni riguardanti l'ammissione
degli alunni agli ordini o la loro dimissione dal seminario, non può mai essere
richiesto il parere del direttore spirituale e dei confessori.
Can.
241 - §1. Il Vescovo diocesano ammetta al
seminario maggiore soltanto coloro che, sulla base delle loro doti umane e
morali, spirituali e intellettuali, della loro salute fisica e psichica e della
loro retta intenzione, sono ritenuti idonei a consacrarsi per sempre ai
ministeri sacri.
§2. Prima di essere accolti, devono presentare i
certificati di battesimo e di confermazione e gli altri documenti richiesti secondo
le disposizioni della Ratio di formazione sacerdotale.
§3. Quando si tratta di ammettere alcuni dimessi da un
altro seminario o da un istituto religioso, si richiede inoltre la
dichiarazione del rispettivo superiore, soprattutto circa la causa della dimissione
o dell'uscita.
Can.
242 - §1. In ogni nazione vi sia una
Ratio di formazione sacerdotale, emanata dalla Conferenza Episcopale sulla base
delle norme fissate dalla suprema autorità della Chiesa e approvata dalla Santa
Sede, adattabile alle nuove situazioni con una nuova approvazione della Santa
Sede; in essa vengano definiti i principi essenziali e le norme generali della
formazione seminaristica, adattate alle necessità pastorali di ogni regione o
provincia.
§2. Le norme della Ratio di cui al §1 siano osservate
in tutti i seminari, sia diocesani sia interdiocesani.
Can. 243 - Ogni
seminario abbia inoltre il proprio regolamento approvato dal Vescovo diocesano
o, se si tratta di un seminario interdiocesano, dai Vescovi interessati; in
esso si adattino le norme della Ratio di formazione sacerdotale alle situazioni
particolari e si determinino in modo più preciso soprattutto le questioni
disciplinari che riguardano la vita quotidiana degli alunni e il buon ordine di
tutto il seminario.
Can. 244 - La
formazione spirituale e l'insegnamento dottrinale degli alunni del seminario
vengano coordinati armonicamente e siano finalizzati a far loro acquisire lo
spirito del Vangelo e un rapporto profondo con Cristo, unito ad una adeguata
maturità umana, secondo l'indole di ciascuno.
Can.
245 - §1. Mediante la formazione
spirituale gli alunni siano resi idonei all'esercizio fecondo del ministero
pastorale e siano permeati di spirito missionario, consapevoli che
l'adempimento fedele del ministero in atteggiamento costante di fede viva e di
carità contribuisce alla propria santificazione; imparino insieme a coltivare
quelle virtù che sono ritenute di grande importanza nella convivenza umana,
cosicché siano in grado di giungere ad una adeguata armonia tra i valori umani
e i valori soprannaturali.
§2. Gli alunni siano formati in modo tale che, pieni
di amore per la Chiesa di Cristo, abbiano un profondo legame di carità, umile e
filiale, con il Romano Pontefice successore di Pietro, siano uniti al proprio
Vescovo come fedeli cooperatori e collaborino con i fratelli; mediante la vita
comune nel seminario e mediante la pratica di un rapporto di amicizia e di
familiarità con gli altri, si dispongano alla fraterna comunione col
presbiterio diocesano di cui faranno parte al servizio della Chiesa.
Can.
246 - §1. La celebrazione eucaristica sia
il centro di tutta la vita del seminario, in modo che ogni giorno gli alunni,
partecipando alla stessa carità di Cristo, attingano soprattutto a questa fonte
ricchissima forza d'animo per il lavoro apostolico e per la propria vita
spirituale.
§2. Siano formati alla celebrazione della liturgia
delle ore, mediante la quale i ministri di Dio lo invocano a nome della Chiesa
per tutto il popolo loro affidato, anzi per tutto il mondo.
§3. Siano incrementati il culto della Beata Vergine
Maria, anche con il rosario mariano, l'orazione mentale e gli altri esercizi di
pietà con cui gli alunni acquisiscono lo spirito di preghiera e conseguono la
solidità della vocazione.
§4. Gli alunni si abituino ad accostarsi con frequenza
al sacramento della penitenza; si raccomanda inoltre che ognuno abbia la guida
della sua vita spirituale, scelta liberamente, a cui aprire con fiducia la
propria coscienza.
§5. Gli alunni facciano ogni anno gli esercizi
spirituali.
Can.
247 - §1. Siano preparati mediante
un'adeguata educazione a vivere lo stato del celibato e imparino ad apprezzarlo
come dono peculiare di Dio.
§2. Gli alunni siano resi debitamente consapevoli dei
doveri e degli oneri che sono propri dei ministri della Chiesa, senza alcuna reticenza
sulle difficoltà della vita sacerdotale.
Can. 248 -
L'insegnamento dottrinale impartito agli alunni è finalizzato ad acquisire una
dottrina ampia e solida nelle scienze sacre, parallelamente ad una cultura
generale rispondente alle necessità di luogo e di tempo, in modo che, mediante
la propria fede in essa fondata e da essa nutrita, siano in grado di annunciare
convenientemente il messaggio del Vangelo agli uomini del proprio tempo, in
modo adeguato alla loro capacità.
Can. 249 - Nella
Ratio di formazione sacerdotale si stabilisca che gli alunni conoscano
accuratamente non solo la lingua del proprio paese, ma abbiano anche una buona
conoscenza della lingua latina e inoltre un'adeguata conoscenza delle lingue
straniere, nella misura in cui essa risulti necessaria o utile alla loro
formazione o all'esercizio del ministero pastorale.
Can. 250 - Gli
studi filosofici e teologici che sono programmati nel seminario possono essere
compiuti o in modo successivo o in modo congiunto, secondo la Ratio di
formazione sacerdotale; essi devono comprendere almeno un sessennio completo,
in modo tale che il periodo riservato alle discipline filosofiche corrisponda ad
un intero biennio, il periodo riservato agli studi teologici ad un intero
quadriennio.
Can. 251 - La
formazione filosofica, radicata nel patrimonio filosofico perennemente valido,
ma attenta anche al continuo progresso della ricerca, venga impartita in modo
da arricchire la formazione umana degli alunni, da esaltare l'acutezza del
pensiero e da renderli più idonei a compiere gli studi teologici.
Can.
252 - §1. La formazione teologica, illuminata
dalla fede e guidata dal Magistero, venga impartita in modo che gli alunni
conoscano integralmente la dottrina cattolica, fondata sulla Rivelazione
divina, ne alimentino la loro vita spirituale e siano in grado di annunciarla e
difenderla in modo appropriato nell'esercizio del ministero.
§2. Gli alunni vengano istruiti con particolare
diligenza nella sacra Scrittura, in modo da acquisirne una visione globale.
§3. Vi siano lezioni di teologia dogmatica, radicata
sempre nella parola di Dio scritta e nella sacra Tradizione, mediante le quali
gli alunni imparino a penetrare più intimamente i misteri della salvezza,
seguendo soprattutto la dottrina di s. Tommaso; inoltre lezioni di teologia
morale e pastorale, di diritto canonico, di liturgia, di storia ecclesiastica e
di altre discipline, ausiliarie e speciali, secondo le disposizioni della Ratio
di formazione sacerdotale.
Can.
253 - §1. All'incarico di insegnante
nelle discipline filosofiche, teologiche e giuridiche siano nominati dal
Vescovo o dai Vescovi interessati soltanto coloro che, distinti per virtù,
abbiano conseguito il dottorato o la licenza in una università o facoltà
riconosciuta dalla Santa Sede.
§2. Si abbia cura che vengano nominati insegnanti
singoli e distinti per l'insegnamento di sacra Scrittura, teologia dogmatica,
teologia morale, liturgia, filosofia, diritto canonico, storia ecclesiastica e
delle altre discipline che devono essere insegnate secondo un proprio metodo.
§3. L'insegnante che in modo grave venga meno al suo
incarico sia rimosso dall'autorità di cui al §1.
Can.
254 - §1. Nell'insegnamento delle diverse
discipline gli insegnanti pongano costantemente in evidenza l'intima unità e
armonia di tutta la dottrina della fede, affinché gli alunni possano
sperimentare l'apprendimento di un'unica scienza; per conseguire più
agevolmente questo scopo, vi sia nel seminario chi coordina tutto il piano
degli studi.
§2. Gli alunni vengano educati alla capacità di esaminare
con metodo scientifico le varie questioni mediante adeguate ricerche personali;
ci siano perciò esercitazioni con le quali, sotto la guida degli insegnanti,
gli alunni imparino a compiere qualche ricerca col proprio lavoro.
Can. 255 -
Quantunque tutta la formazione degli alunni nel seminario si proponga una
finalità pastorale, vi si programmi una preparazione pastorale in senso stretto
che insegni agli alunni i principi e i metodi che riguardano l'esercizio del
ministero di insegnare, santificare e governare il popolo di Dio, tenendo anche
presenti le necessità di luogo e di tempo.
Can.
256 - §1. Gli alunni vengano
diligentemente istruiti in tutto ciò che riguarda in modo specifico il sacro
ministero, soprattutto nell'attività catechetica e omiletica, nel culto divino
e in modo particolare nella celebrazione dei sacramenti, nel dialogo con le
persone, anche non cattoliche o non credenti, nell'amministrazione parrocchiale
e nell'adempimento di tutti gli altri impegni.
§2. Gli alunni siano resi consapevoli delle necessità
della Chiesa universale in modo che siano solleciti nel promuovere le
vocazioni, dei problemi missionari ed ecumenici e inoltre dei vari problemi
particolarmente urgenti, anche di carattere sociale.
Can.
257 - §1. La formazione degli alunni sia
impostata in modo che sentano la sollecitudine non solo della Chiesa
particolare al servizio della quale sono incardinati, ma anche della Chiesa universale
e in modo che si dimostrino pronti a dedicarsi alle Chiese particolari in cui
urgano gravi necessità.
§2. Il Vescovo diocesano abbia cura che i chierici che
hanno intenzione di trasferirsi dalla propria ad una Chiesa particolare di
un'altra regione, siano preparati convenientemente ad esercitarvi il ministero
sacro, che imparino cioè la lingua della regione, abbiano conoscenza delle sue
istituzioni, delle condizioni sociali, degli usi e delle consuetudini.
Can. 258 - Perché
gli alunni imparino anche nella pratica il metodo dell'azione apostolica,
durante il periodo degli studi e soprattutto nel tempo delle vacanze siano
iniziati, sempre sotto la guida di un sacerdote esperto, alla prassi pastorale
mediante opportune esperienze da determinare secondo il giudizio
dell'Ordinario, adatte all'età degli alunni e alle situazioni locali.
Can.
259 - §1. Spetta al Vescovo diocesano
oppure, se si tratta di un seminario interdiocesano, ai Vescovi interessati,
decidere ciò che riguarda l'alta direzione ed amministrazione del seminario.
§2. Il Vescovo diocesano o i Vescovi interessati, se
si tratta di un seminario interdiocesano, visitino di persona frequentemente il
seminario, vigilino sulla formazione dei propri alunni e sull'insegnamento
filosofico e teologico che viene impartito, si informino inoltre sulla
vocazione, l'indole, la pietà e il progresso degli alunni, in vista soprattutto
del conferimento degli ordini sacri.
Can. 260 -
Nell'adempimento dei propri incarichi, tutti devono obbedire al rettore al
quale spetta la direzione quotidiana del seminario, a norma della Ratio di
formazione sacerdotale e del regolamento del seminario.
Can.
261 - §1. Il rettore del seminario, come
pure, sotto la sua autorità, i superiori e gli insegnanti, ciascuno per la
parte che gli compete, curino che gli alunni osservino fedelmente le norme
fissate dalla Ratio di formazione sacerdotale e dal regolamento del seminario.
§2. Il rettore del seminario e il moderatore degli
studi provvedano con diligenza che gli insegnanti adempiano nel debito modo il
loro incarico, secondo le disposizioni della Ratio di formazione sacerdotale e
del regolamento del seminario.
Can. 262 - Il
seminario sia esente dalla giurisdizione parrocchiale; per tutti coloro che si
trovano nel seminario svolge l'ufficio di parroco, ad eccezione della materia
matrimoniale e fermo restando il disposto del [link] can.
985, il rettore del seminario o un suo delegato.
Can. 263 - Il
Vescovo diocesano oppure, se si tratta di un seminario interdiocesano, i
Vescovi interessati, nella misura che essi stessi hanno determinato di comune
accordo devono fare in modo che si provveda alla costituzione e alla
conservazione del seminario, al sostentamento degli alunni, alla rimunerazione
degli insegnanti e alle altre necessità del seminario.
Can.
264 - §1. Per provvedere alle necessità
del seminario, oltre all'offerta di cui al [link] can.
1266, il Vescovo può imporre nella diocesi un tributo.
§2. Sono soggette al tributo per il seminario tutte le
persone giuridiche ecclesiastiche, anche private che hanno sede in diocesi, a
meno che non si sostengano solo di elemosine oppure non abbiano attualmente un
collegio di studenti o di docenti finalizzato a promuovere il bene comune della
Chiesa; tale tributo deve essere generale, proporzionato ai redditi di coloro
che vi sono soggetti e determinato secondo le necessità del seminario.
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