CAPITOLO II
L'ASCRIZIONE
DEI CHIERICI O INCARDINAZIONE
Can. 265 - Ogni
chierico deve essere incardinato o in una Chiesa particolare o in una prelatura
personale oppure in un istituto di vita consacrata o in una società che ne
abbiano la facoltà, in modo che non siano assolutamente ammessi chierici
acefali o girovaghi.
Can.
266 - §1. Uno diviene chierico con
l'ordinazione diaconale e viene incardinato nella Chiesa particolare o nella
prelatura personale al cui servizio è stato ammesso.
§2. Il professo con voti perpetui in un istituto
religioso oppure chi è stato incorporato definitivamente in una società
clericale di vita apostolica, con l'ordinazione diaconale viene incardinato
come chierico nell'istituto o nella società, a meno che, per quanto riguarda le
società, le costituzioni non prevedano diversamente.
§3. Il membro di un istituto secolare con
l'ordinazione diaconale viene incardinato nella Chiesa particolare al cui
servizio è stato ammesso, a meno che, in forza di una concessione della Sede
Apostolica, non venga incardinato nell'istituto stesso.
Can.
267 - §1. Perché un chierico già
incardinato sia incardinato validamente in un'altra Chiesa particolare, deve
ottenere dal Vescovo diocesano una lettera di escardinazione sottoscritta dal
medesimo; allo stesso modo deve ottenere dal Vescovo diocesano della Chiesa
particolare nella quale desidera essere incardinato una lettera di
incardinazione sottoscritta dal medesimo.
§2. L'escardinazione concessa in tale modo non ha
effetto se non è stata ottenuta l'incardinazione in un'altra Chiesa
particolare.
Can.
268 - §1. Il chierico che si trasferisce
legittimamente dalla propria Chiesa particolare in un'altra, dopo cinque anni
viene incardinato in quest'ultima per il diritto stesso, purché abbia
manifestato per iscritto tale intenzione sia al Vescovo diocesano della Chiesa
ospite, sia al Vescovo diocesano proprio e purché nessuno dei due abbia
espresso un parere contrario alla richiesta entro quattro mesi dalla recezione
della lettera.
§2. Con l'ammissione perpetua o definitiva in un
istituto di vita consacrata o in una società di vita apostolica, il chierico
che, a norma del [link] can. 266, §2, è incardinato in
tale istituto o società, viene escardinato dalla propria Chiesa particolare.
Can. 269 - Il
Vescovo diocesano non proceda all'incardinazione di un chierico se non quando:
1) ciò sia richiesto dalla necessità o utilità della sua Chiesa particolare e
salve le disposizioni del diritto riguardanti l'onesto sostentamento dei
chierici; 2) gli consti a un documento legittimo la concessione
dell'escardinazione e inoltre abbia avuto opportuno attestato da parte del
Vescovo diocesano di escardinazione, se necessario sotto segreto, sulla vita,
sui costumi e sugli studi del chierico; 3) il chierico abbia dichiarato per
iscritto al Vescovo diocesano stesso di volersi dedicare al servizio della
nuova Chiesa particolare a norma del diritto.
Can. 270 -
L'escardinazione può essere lecitamente concessa solo per giusti motivi, quali
l'utilità della Chiesa o il bene del chierico stesso; tuttavia non può essere
negata se non in presenza di gravi cause; però il chierico che ritenga gravosa
la decisione nei suoi confronti e abbia trovato un Vescovo che lo accoglie, può
fare ricorso contro la decisione stessa.
Can.
271 - §1. Al di fuori di una situazione
di vera necessità per la propria Chiesa particolare, il Vescovo diocesano non
neghi la licenza di trasferirsi ai chierici che sappia preparati e ritenga
idonei ad andare in regioni afflitte da grave scarsità di clero, per
esercitarvi il ministero sacro; provveda però che, mediante una convenzione
scritta con il Vescovo diocesano del luogo a cui sono diretti, vengano definiti
i diritti e i doveri dei chierici in questione.
§2. Il Vescovo diocesano può concedere ai suoi
chierici la licenza di trasferirsi in un'altra Chiesa particolare per un tempo
determinato, rinnovabile anche più volte, in modo però che i chierici rimangano
incardinati nella propria Chiesa particolare e, se vi ritornano, godano di
tutti i diritti che avrebbero se avessero esercitato in essa il ministero
sacro.
§3. Il chierico che è passato legittimamente ad
un'altra Chiesa particolare, rimanendo incardinato nella propria Chiesa, per
giusta causa può essere richiamato dal proprio Vescovo diocesano, purché siano
rispettate le convenzioni stipulate con l'altro Vescovo e l'equità naturale;
ugualmente, alle stesse condizioni, il Vescovo diocesano dell'altra Chiesa
particolare potrà, per giusta causa, negare al chierico la licenza di
un'ulteriore permanenza nel suo territorio.
Can. 272 -
L'Amministratore diocesano non può concedere l'escardinazione e
l'incardinazione, come pure la licenza di trasferirsi in un'altra Chiesa
particolare, se non dopo un anno di sede episcopale vacante e col consenso del
collegio dei consultori.
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