CAPITOLO III
OBBLIGHI E
DIRITTI DEI CHIERICI
Can. 273 - I
chierici sono tenuti all'obbligo speciale di prestare rispetto e obbedienza al
Sommo Pontefice e al proprio Ordinario.
Can.
274 - §1. Solo i chierici possono
ottenere uffici il cui esercizio richieda la potestà di ordine o la potestà di
governo ecclesiastico.
§2. I chierici, se non sono scusati da un impedimento
legittimo, sono tenuti ad accettare e adempiere fedelmente l'incarico loro
affidato dal proprio Ordinario.
Can.
275 - §1. I chierici, dal momento che
tutti operano per un unico fine, cioè l'edificazione del Corpo di Cristo, siano
uniti tra di loro col vincolo della fraternità e della preghiera e si impegnino
a collaborare tra di loro, secondo le disposizioni del diritto particolare.
§2. I chierici riconoscano e promuovano la missione
che i laici, secondo la loro specifica condizione, esercitano nella Chiesa e nel
mondo.
Can.
276 - §1. Nella loro condotta di vita i
chierici sono tenuti in modo peculiare a tendere alla santità, in quanto,
consacrati a Dio per un nuovo titolo mediante l'ordinazione, sono dispensatori dei
misteri di Dio al servizio del Suo popolo.
§2. Per essere in grado di perseguire tale perfezione:
1) innanzitutto adempiano fedelmente e indefessamente i doveri del ministero
pastorale; 2) alimentino la propria vita spirituale alla duplice mensa della sacra
Scrittura e dell'Eucaristia; i sacerdoti perciò sono caldamente invitati ad
offrire ogni giorno il Sacrificio eucaristico, i diaconi poi a parteciparvi
quotidianamente; 3) i sacerdoti e i diaconi aspiranti al presbiterato sono
obbligati a recitare ogni giorno la liturgia delle ore secondo i libri
liturgici approvati; i diaconi permanenti nella misura definita dalla
conferenza Episcopale; 4) sono ugualmente tenuti a partecipare ai ritiri
spirituali, secondo le disposizioni del diritto particolare; 5) sono
sollecitati ad attendere regolarmente all'orazione mentale, ad accostarsi
frequentemente al sacramento della penitenza, a coltivare una particolare
devozione alla Vergine Madre di Dio, e ad usufruire degli altri mezzi di
santificazione comuni e particolari.
Can.
277 - §1. I chierici sono tenuti
all'obbligo di osservare la continenza perfetta e perpetua per il regno dei
cieli, perciò sono vincolati al celibato, che è un dono particolare di Dio
mediante il quale i ministri sacri possono aderire più facilmente a Cristo con
cuore indiviso e sono messi in grado di dedicarsi più liberamente al servizio
di Dio e degli uomini.
§2. I chierici si comportino con la dovuta prudenza
nei rapporti con persone la cui familiarità può mettere in pericolo l'obbligo
della continenza oppure suscitare lo scandalo dei fedeli.
§3. Spetta al Vescovo diocesano stabilire norme più
precise su questa materia e giudicare sull'osservanza di questo obbligo nei
casi particolari.
Can.
278 - §1. È diritto dei chierici secolari
associarsi con altri in vista di finalità confacenti allo stato clericale.
§2. I chierici secolari diano importanza soprattutto
alle associazioni le quali, avendo gli statuti approvati dall'autorità
competente, mediante una regola di vita adatta e convenientemente approvata e
mediante l'aiuto fraterno, stimolano alla santità nell'esercizio del ministero
e favoriscono l'unità dei chierici fra di loro e col proprio Vescovo.
§3. I chierici si astengano dal fondare o partecipare
ad associazioni il cui fine o la cui attività non sono compatibili con gli
obblighi propri dello stato clericale, oppure possono ostacolare il diligente
compimento dell'incarico loro affidato dalla competente autorità ecclesiastica.
Can.
279 - §1. I chierici proseguano gli studi
sacri anche dopo l'ordinazione sacerdotale e seguano la solida dottrina fondata
sulla sacra Scrittura, tramandata dal passato e comunemente accolta dalla
Chiesa, secondo quanto viene determinato particolarmente dai documenti dei
Concili e dei Romani Pontefici, evitando le vane novità e la falsa scienza.
§2. Secondo le disposizioni del diritto particolare, i
sacerdoti frequentino le lezioni di carattere pastorale che devono essere
programmate dopo l'ordinazione sacerdotale e inoltre, nei tempi stabiliti dal
diritto stesso, partecipino anche ad altre lezioni, convegni teologici o
conferenze con le quali si offra loro l'occasione di acquisire una conoscenza
più approfondita delle scienze sacre e delle metodologie pastorali.
§3. Proseguano anche nell'apprendimento di altre
scienze, quelle soprattutto che hanno un rapporto con le scienze sacre,
particolarmente in quanto possono essere utili nell'esercizio del ministero
pastorale.
Can. 280 - Si
raccomanda vivamente ai chierici di praticare una consuetudine di vita comune;
dove essa è attuata, per quanto è possibile, si mantenga.
Can.
281 - §1. Ai chierici, in quanto si
dedicano al ministero ecclesiastico, spetta una rimunerazione adeguata alla
loro condizione, tenendo presente sia la natura dell'ufficio, sia circostanze
di luogo e di tempo, perché con essa possano provvedere alle necessità della
propria vita e alla giusta retribuzione di chi è al loro servizio.
§2. Così pure occorre fare in modo che usufruiscano
della previdenza sociale con cui sia possibile provvedere convenientemente alle
loro necessità in caso di malattia, di invalidità o di vecchiaia.
§3. I diaconi coniugati, che si dedicano a tempo pieno
al ministero ecclesiastico, siano rimunerati in modo che siano in grado di
provvedere al proprio sostentamento e a quello della loro famiglia; coloro poi
che ricevono una rimunerazione per la professione civile che esercitano o hanno
esercitato, provvedano ai loro bisogni e a quelli della propria famiglia con i
redditi provenienti da tale rimunerazione.
Can.
282 - §1. I chierici conducano una vita
semplice e si astengano da tutto quello che può avere sapore di vanità.
§2. I beni di cui vengono in possesso in occasione
dell'esercizio di un ufficio ecclesiastico e che avanzano, dopo aver provveduto
con essi al proprio onesto sostentamento e all'adempimento di tutti i doveri
del proprio stato, siano da loro impiegati per il bene della Chiesa e per opere
di carità.
Can.
283 - §1. I chierici, anche se non hanno
un ufficio residenziale, non si allontanino dalla propria diocesi per un tempo
notevole, che va determinato dal diritto particolare, senza la licenza almeno
presunta dell'Ordinario proprio.
§2. Spetta ai chierici usufruire ogni anno di un tempo
conveniente e sufficiente di ferie, determinato dal diritto universale o
particolare.
Can. 284 - I
chierici portino un abito ecclesiastico decoroso secondo le norme emanate dalla
Conferenza Episcopale e secondo le legittime consuetudini locali.
Can.
285 - §1. I chierici si astengano del
tutto da ciò che è sconveniente al proprio stato, secondo le disposizioni del
diritto particolare.
§2. Evitino ciò che, pur non essendo indecoroso, è
alieno dallo stato clericale.
§3. È fatto divieto ai chierici di assumere uffici
pubblici, che comportano una partecipazione all'esercizio del potere civile.
§4. Senza la licenza del proprio Ordinario non
intraprendano amministrazione di beni riguardanti i laici né esercitino uffici
secolari che comportino l'onere del rendiconto; è loro proibita la
fideiussione, anche su propri beni, senza consultare il proprio Ordinario; così
pure si astengano dal firmare cambiali, quelle cioè con cui viene assunto
l'impegno di pagare un debito senza una causa definita.
Can. 286 - È
proibito ai chierici di esercitare, personalmente o tramite altri, l'attività
affaristica e commerciale, sia per il proprio interesse, sia per quello degli
altri, se non con la licenza della legittima autorità ecclesiastica.
Can.
287 - §1. I chierici favoriscano sempre
in sommo grado il mantenimento, fra gli uomini, della pace e della concordia
fondate sulla giustizia.
§2. Non abbiano parte attiva nei partiti politici e nella
guida di associazioni sindacali, a meno che, a giudizio dell'autorità
ecclesiastica competente, non lo richiedano la difesa dei diritti della Chiesa
o la promozione del bene comune.
Can. 288 - I
diaconi permanenti non sono tenuti alle disposizioni dei cann.
[link] 284, [link] 285, §§3 e
4, [link] 286, [link] 287,
§2, a meno che il diritto particolare non stabilisca diversamente.
Can.
289 - §1. Poiché il servizio militare
propriamente non si addice allo stato clericale, i chierici e i candidati agli
Ordini sacri non prestino il servizio militare volontario, se non su licenza
del proprio Ordinario.
§2. I chierici usufruiscano delle esenzioni
dall'esercitare incarichi e pubblici uffici civili estranei allo stato
clericale, concesse in loro favore dalle leggi e dalle convenzioni o dalle
consuetudini, a meno che in casi particolari il proprio Ordinario non abbia
disposto diversamente.
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