CAPITOLO IV
LA PERDITA
DELLO STATO CLERICALE
Can. 290 - La sacra
ordinazione, una volta validamente ricevuta, non diviene mai nulla. Tuttavia il
chierico perde lo stato clericale: 1) per sentenza giudiziaria o decreto
amministrativo con cui si dichiara l'invalidità della sacra ordinazione; 2)
mediante la pena di dimissione inflitta legittimamente; 3) per rescritto della
Sede Apostolica; tale rescritto viene concesso dalla Sede Apostolica ai diaconi
soltanto per gravi cause, ai presbiteri per cause gravissime.
Can. 291 - Oltre ai
casi di cui al [link] can. 290, n. 1, la perdita dello
stato clericale non comporta la dispensa dall'obbligo del celibato: questa
viene concessa unicamente dal Romano Pontefice.
Can. 292 - Il
chierico che a norma del diritto perde lo stato clericale, ne perde insieme i
diritti e non è tenuto ad alcun obbligo di tale stato, fermo restando il
disposto del [link] can. 291; gli è proibito di
esercitare la potestà di ordine, salvo il disposto del
[link] can. 976; con ciò egli è privato di tutti gli
uffici, di tutti gli incarichi e di qualsiasi potestà delegata.
Can. 293 - Il
chierico che ha perduto lo stato clericale, non può essere nuovamente ascritto
tra i chierici, se non per rescritto della Sede Apostolica.
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