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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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LE CHIESE PARTICOLARI E I LORO RAGGRUPPAMENTI
LE CHIESE PARTICOLARI E L'AUTORITÀ IN ESSE COSTITUITA (Cann. 368 – 430)
LE CHIESE PARTICOLARI Le Chiese particolari, nelle quali e dalle quali sussiste la sola e unica Chiesa cattolica, sono innanzitutto le diocesi, alle quali, se non consta altro, vengono assimilate la prelatura territoriale e l'abbazia territoriale, il vicariato apostolico e la prefettura apostolica e altresì l'amministrazione apostolica eretta stabilmente. §2. L'amministrazione apostolica è una determinata porzione del popolo di Dio che, per ragioni speciali e particolarmente gravi, non viene eretta come diocesi dal Sommo Pontefice e la cura pastorale della quale viene affidata ad un Amministratore apostolico, che la governa in nome del Sommo Pontefice. §2. Tuttavia, dove a giudizio della suprema autorità della Chiesa, sentite le Conferenze Episcopali interessate, l'utilità lo suggerisca, nello stesso territorio possono essere erette Chiese particolari distinte sulla base del rito dei fedeli o per altri simili motivi. Can. 374 - §1. Ogni diocesi o altra Chiesa particolare sia divisa in parti distinte o parrocchie. §2. Per favorire la cura pastorale mediante un'azione comune, più parrocchie vicine possono essere riunite in peculiari raggruppamenti, quali sono i vicariati foranei.
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