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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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SEDE IMPEDITA E SEDE VACANTE §2. Se manca o è impedito il Vescovo coadiutore e non sopperisce l'elenco di cui al §1, spetta al collegio dei consultori eleggere il sacerdote che deve governare la diocesi. §3. Colui che ha assunto il governo della diocesi a norma dei §§1 e 2, informi quanto prima la Santa Sede che la sede è impedita e che egli stesso ha assunto tale ufficio. Can. 414 - Chiunque è stato chiamato, a norma del [link] can. 413, ad assumere provvisoriamente la cura pastorale della diocesi soltanto per il tempo in cui la sede è impedita, nell'esercizio di tale cura pastorale è tenuto agli obblighi e gode della potestà che, a norma del diritto, competono all'Amministratore diocesano.
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