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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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§2. Dal momento che ha ricevuto notizia certa del trasferimento fino alla presa di possesso canonico della nuova diocesi, il Vescovo trasferito nella diocesi di provenienza: 1) ha la potestà di Amministratore diocesano ed è tenuto agli agli obblighi relativi, mentre cessa ogni potestà del Vicario generale e del Vicario episcopale, salvo tuttavia il [link] can. 409, §2; 2) percepisce l'intera rimunerazione propria dell'ufficio. Can. 421 - §1. Entro otto giorni dal momento in cui si è ricevuta notizia che la sede episcopale è vacante, il collegio dei consultori, fermo restando il disposto del [link] can. 502, §3, deve eleggere l'Amministratore diocesano con il compito di reggere interinalmente la diocesi. §2. Se l'Amministratore diocesano per qualsiasi causa non viene eletto legittimamente entro il tempo prescritto, la sua nomina passa al Metropolita e se è vacante la stessa sede metropolitana o, contemporaneamente, la sede metropolitana e quella suffraganea, passa al Vescovo suffraganeo più anziano per promozione. §2. L'Amministratore diocesano non sia contemporaneamente economo; perciò se l'economo della diocesi viene eletto Amministratore, il consiglio per gli affari economici elegga temporaneamente un altro economo. Can. 424 - L'Amministratore diocesano venga eletto a norma dei cann. [link] 165-178. §2. Venga eletto Amministratore diocesano un sacerdote che si distingua per dottrina e prudenza. §3. Se non sono state rispettate le condizioni stabilite al §1, il Metropolita oppure, se è vacante la stessa Chiesa metropolitana, il Vescovo suffraganeo più anziano per promozione, dopo avere preso conoscenza della vera situazione, nomini per quella volta l'Amministratore; gli atti di colui che è stato eletto contro le disposizioni del §1 sono nulli per il diritto stesso. §2. L'Amministratore diocesano ottiene la relativa potestà dal momento in cui accetta l'elezione, senza bisogno di conferma da parte di alcuno, fermo restando quanto prescrive il [link] can. 833, n. 4. Can. 428 - §1. Mentre la sede è vacante non si proceda a innovazioni. §2. A coloro che provvedono interinalmente al governo della diocesi è proibito compiere qualsiasi atto che possa arrecare pregiudizio alla diocesi o ai diritti episcopali; in modo speciale è proibito a loro e perciò a chiunque altro, sia personalmente, sia attraverso altri, di sottrarre o distruggere o modificare qualsiasi documento della curia diocesana. Can. 429 - L'Amministratore diocesano è tenuto all'obbligo di risiedere nella diocesi e di applicare la Messa per il popolo, a norma del [link] can. 388. §2. La rimozione dell'Amministratore diocesano è riservata alla Santa Sede; l'eventuale rinuncia deve essere presentata in forma autentica al collegio competente per la sua elezione, e non ha bisogno di essere accettata; in caso di rimozione, di rinuncia o di morte dell'Amministratore diocesano, ne venga eletto un altro, a norma del [link] can. 421.
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