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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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I RAGGRUPPAMENTI DI CHIESE PARTICOLARI (Cann. 431 – 459)
PROVINCE ECCLESIASTICHE E REGIONI ECCLESIASTICHE §1. Affinché venga promossa un'azione pastorale comune da parte di diverse diocesi vicine secondo le circostanze di persone e di luoghi, e affinché vengano favoriti in modo più adeguato i mutui rapporti dei Vescovi diocesani, le Chiese particolari più vicine siano riunite in province ecclesiastiche, delimitate da un territorio determinato. §2. D'ora in avanti non vi siano di regola diocesi esenti; perciò le singole diocesi e le altre Chiese particolari che esistono nell'ambito del territorio di una provincia ecclesiastica, devono far parte di tale provincia ecclesiastica. §3. Spetta unicamente alla suprema autorità della Chiesa, sentiti i Vescovi interessati, costituire, sopprimere o modificare le province ecclesiastiche. §2. La provincia ecclesiastica gode di personalità giuridica per il diritto stesso. La regione ecclesiastica può essere eretta in persona giuridica.
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