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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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I METROPOLITI Can. 436 - §1. Nelle diocesi suffraganee spetta al Metropolita: 1) vigilare perché la fede e la disciplina ecclesiastica siano accuratamente osservate, e informare il Romano Pontefice su eventuali abusi; 2) fare la visita canonica, per una causa precedentemente approvata dalla Santa Sede, se il suffraganeo l'avesse trascurata; 3) nominare l'Amministratore diocesano, a norma dei cann. [link] 421, §2 e [link] 425 §3. §2. Dove le circostanze lo richiedono, la Sede Apostolica può conferire al Metropolita funzioni e potestà peculiari da determinare nel diritto particolare. §3. Nessun'altra potestà di governo compete al Metropolita nelle diocesi suffraganee; può però celebrare funzioni sacre in tutte le chiese, come il Vescovo nella propria diocesi, dopo avere avvertito il Vescovo, se si tratta della chiesa cattedrale. §2. Il Metropolita può portare il pallio, nel rispetto delle leggi liturgiche, in qualsiasi chiesa della provincia ecclesiastica a cui presiede; invece non può assolutamente portarlo fuori di essa, neppure col consenso del Vescovo diocesano. §3. Il Metropolita che venga trasferito ad un'altra sede metropolitana, necessita di un nuovo pallio.
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