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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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I CONCILI PARTICOLARI §2. La norma stabilita dal §1 vale anche per la celebrazione del concilio provinciale nella provincia ecclesiastica i cui confini coincidono col territorio della nazione. Can. 440 - §1. Il concilio provinciale per le diverse Chiese particolari della medesima provincia ecclesiastica, sia celebrato ogni volta che risulti opportuno a giudizio della maggioranza dei Vescovi diocesani della provincia, salvo il [link] can. 439, §2. §2. Mentre è vacante la sede metropolitana, non si convochi il concilio provinciale. §2. Spetta al Metropolita, e se questi è legittimamente impedito al Vescovo suffraganeo eletto dagli altri Vescovi suffraganei, presiedere il concilio provinciale. §2. Possono essere chiamati ai concili particolari gli altri Vescovi titolari, anche emeriti, che si trovano nel territorio; essi poi hanno diritto al voto deliberativo. §3. Ai concili particolari devono essere chiamati con voto solamente consultivo: 1) i Vicari generali e i Vicari episcopali di tutte le Chiese particolari del territorio; 2) i Superiori maggiori degli istituti e delle società di vita apostolica, in numero da determinare, sia per gli uomini sia per le donne, dalla Conferenza Episcopale o dai Vescovi della provincia, eletti rispettivamente da tutti i Superiori maggiori degli istituti e delle società che hanno sede nel territorio; 3) i rettori delle università ecclesiastiche e cattoliche, nonché i decani delle facoltà di teologia e di diritto canonico, che hanno sede nel territorio; 4) alcuni rettori dei seminari maggiori, in numero da determinarsi come al n. 2, eletti dai rettori dei seminari situati nel territorio. §4. Ai concili particolari possono essere chiamati, con voto solamente consultivo, anche presbiteri e altri fedeli, in modo però che il loro numero non superi la metà di coloro di cui ai §§1-3. §5. Ai concili provinciali siano invitati inoltre i capitoli cattedrali, come pure il consiglio presbiteriale e il consiglio pastorale di ciascuna Chiesa particolare, in modo che ognuno di essi invii due suoi membri designati collegialmente; essi però hanno voto solamente consultivo. §6. Ai concili particolari possono essere invitati come ospiti anche altri, se ciò risulta opportuno a giudizio della Conferenza Episcopale, per quanto riguarda il concilio plenario, o a giudizio del Metropolita insieme con i Vescovi suffraganei, per quanto riguarda il concilio provinciale. §2. Coloro che sono convocati ai concili particolari ed hanno in essi voto deliberativo, se sono trattenuti da un giusto impedimento, possono mandare un procuratore; tale procuratore ha voto solamente consultivo.
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