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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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LA CURIA DIOCESANA §2. Spetta allo stesso Vescovo diocesano coordinare l'attività pastorale dei Vicari generali ed episcopali; dove risulta conveniente, può essere nominato il Moderatore di curia, che deve essere un sacerdote e al quale spetta, sotto l'autorità del Vescovo, coordinare le attività che riguardano la trattazione degli affari amministrativi come pure curare che gli altri addetti alla curia svolgano fedelmente l'ufficio loro affidato. §3. Se le situazioni locali, a giudizio del Vescovo, non suggeriscono diversamente, sia nominato Moderatore di curia il Vicario generale oppure, se sono più di uno, uno dei Vicari generali. §4. Quando il Vescovo lo ritiene opportuno per favorire maggiormente l'attività pastorale, può costituire un consiglio episcopale, composto dai Vicari generali e dai Vicari episcopali.
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