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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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Articolo 1 - I Vicari generali ed episcopali §2. Come regola generale, venga costituito un solo Vicario generale, a meno che l'ampiezza della diocesi o il numero degli abitanti oppure altre ragioni pastorali non suggeriscano diversamente. Can. 477 - §1. Il Vicario generale e il Vicario episcopale vengono nominati liberamente dal Vescovo diocesano e da lui possono essere liberamente rimossi, fermo restando il disposto del [link] can. 406; il Vicario episcopale che non sia il Vescovo ausiliare sia nominato per un tempo da determinarsi nell'atto di costituzione. §2. Quando il Vicario generale è assente o legittimamente impedito, il Vescovo diocesano può nominarne un altro che lo supplisca; la stessa norma si applica per il Vicario episcopale. §2. L'ufficio di Vicario generale ed episcopale non è compatibile con l'ufficio di canonico penitenziere; inoltre non si può affidare tale ufficio a consanguinei del Vescovo fino al quarto grado. §2. Al Vicario episcopale compete, per il diritto stesso, la medesima potestà di cui al §1, però circoscritta a quella determinata parte del territorio o a quel genere di affari o a quei fedeli di un rito determinato o di un gruppo soltanto, per i quali è stato costituito, fatta eccezione per quelle cause che il Vescovo ha riservato a sé o al Vicario generale, oppure che, a norma del diritto, richiedono un mandato speciale del Vescovo. §3. Spettano al Vicario generale e al Vicario episcopale, nell'ambito della propria competenza, anche le facoltà abituali concesse al Vescovo dalla Sede Apostolica, come pure l'esecuzione dei rescritti, a meno che espressamente non sia stato disposto in modo diverso o a meno che non sia stata scelta l'abilità specifica della persona del Vescovo diocesano. Can. 481 - §1. La potestà del Vicario generale e del Vicario episcopale cessa allo scadere del mandato, con la rinuncia e, salvi restando i cann. [link] 406 e [link] 409, con la rimozione intimata loro dal Vescovo diocesano e inoltre quando la sede episcopale diviene vacante. §2. Mentre è sospeso l'ufficio del Vescovo diocesano, è sospesa anche la potestà del Vicario generale e del Vicario episcopale, a meno che non siano insigniti della dignità episcopale.
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