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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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I CAPITOLI DEI CANONICI §2. Negli statuti vengano anche definite le insegne e le retribuzioni dei canonici, sia quelle stabili, sia quelle da versare in occasione dell'adempimento di un incarico. §2. Ai chierici che non appartengono al capitolo possono essere affidati altri uffici mediante i quali, a norma degli statuti, prestano aiuto ai canonici. §2. Dove manca il capitolo il Vescovo diocesano costituisca un sacerdote a compiere il medesimo incarico. §2. Il Vescovo diocesano conferisca i canonicati solo a sacerdoti che si distinguono per dottrina e integrità di vita e che abbiano esercitato lodevolmente il ministero. §2. Nella chiesa che sia insieme parrocchiale e capitolare, venga costituito un parroco, scelto fra i capitolari o meno; questi è tenuto a tutti i doveri e possiede i diritti e le facoltà che, a norma del diritto, sono proprie del parroco. §3. Spetta al Vescovo diocesano stabilire norme precise mediante le quali possano essere debitamente armonizzati i doveri pastorali del parroco e le funzioni proprie del capitolo, facendo in modo che il parroco non sia di impedimento alle funzioni capitolari e il capitolo non sia di impedimento a quelle parrocchiali; se sorge un conflitto, lo dirima il Vescovo diocesano il quale deve curare innanzi tutto che si provveda in modo adeguato alle necessità pastorali dei fedeli. §4. Le offerte che vengono elargite ad una chiesa contemporaneamente parrocchiale e capitolare, si presumono elargite alla parrocchia, se non consti altro.
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