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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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LE PARROCCHIE, I PARROCI E I VICARI PARROCCHIALI §2. Spetta unicamente al Vescovo diocesano erigere, sopprimere o modificare le parrocchie; egli non le eriga, non le sopprima e non le modifichi in modo rilevante senza aver sentito il consiglio presbiterale. §3. La parrocchia eretta legittimamente gode di personalità giuridica per il diritto stesso. §2. Quando una comunità non può essere eretta come parrocchia o quasi-parrocchia, il Vescovo diocesano provveda in altro modo alla sua cura pastorale. §2. Nel caso che il Vescovo diocesano, a motivo della scarsità di sacerdoti, abbia giudicato di dover affidare ad un diacono o ad una persona non insignita del carattere sacerdotale o ad una comunità di persone una partecipazione nell'esercizio della cura pastorale di una parrocchia, costituisca un sacerdote il quale, con la potestà di parroco, sia il moderatore della cura pastorale. Can. 520 - §1. Il parroco non sia una persona giuridica; tuttavia il Vescovo diocesano, ma non l'Amministratore diocesano, col consenso del Superiore competente, può affidare una parrocchia ad un istituto religioso clericale o ad una società clericale di vita apostolica, anche erigendola presso la chiesa dell'istituto o della società, a condizione però che un solo sacerdote sia il parroco della parrocchia, oppure, se la cura pastorale è affidata in solido a più sacerdoti, il moderatore di cui al [link] can. 517, §1. §2. L'assegnazione della parrocchia di cui al §1 può essere fatta sia in perpetuo, sia a tempo determinato; in ambedue i casi avvenga mediante una convenzione scritta stipulata fra il Vescovo diocesano e il Superiore competente dell'istituto o della società; in essa, fra l'altro, venga definito espressamente e con precisione tutto quello che riguarda l'attività da svolgere, le persone da impiegarvi e le questioni economiche. §2. Si distingua inoltre per sana dottrina e onestà di costumi, sia dotato di zelo per le anime e di ogni altra virtù e abbia quelle qualità che sono richieste sia dal diritto universale, sia dal diritto particolare per la cura pastorale della parrocchia in questione. §3. Per conferire a qualcuno l'ufficio di parroco, è opportuno che venga accertata con sicurezza la sua idoneità nel modo determinato dal Vescovo, anche mediante un esame. Can. 523 - Fermo restando il disposto del [link] can. 682, §1, la provvisione dell'ufficio di parroco spetta al Vescovo diocesano; essa avviene mediante libero conferimento, a meno che qualcuno non abbia il diritto di presentazione o di elezione. §2. Nella medesima parrocchia vi sia soltanto un parroco o un moderatore a norma del [link] can. 517, §1, riprovata ogni consuetudine contraria e revocato ogni privilegio contrario. §2. L'immissione in possesso del parroco spetta all'Ordinario del luogo o ad un sacerdote da lui delegato e devono essere osservate le modalità determinate dalla legge particolare o dalla legittima consuetudine; tuttavia, per giusta causa, il medesimo Ordinario può dispensare da tali modalità; in tal caso la dispensa notificata alla parrocchia sostituisce la presa di possesso. §3. L'Ordinario del luogo determini il tempo entro il quale deve avvenire la presa di possesso della parrocchia; trascorso inutilmente tale tempo, se non si sia opposto un giusto impedimento, può dichiarare la parrocchia vacante. §2. Il parroco faccia in modo che la santissima Eucaristia sia il centro dell'assemblea parrocchiale dei fedeli; si adoperi perché i fedeli si nutrano mediante la celebrazione devota dei sacramenti e in special modo perché si accostino frequentemente al sacramento della santissima Eucaristia e della penitenza; si impegni inoltre a fare in modo che i fedeli siano formati alla preghiera, da praticare anche nella famiglia, e partecipino consapevolmente e attivamente alla sacra liturgia, di cui il parroco deve essere il moderatore nella sua parrocchia, sotto l'autorità del Vescovo diocesano e sulla quale è tenuto a vigilare perché non si insinuino abusi. §2. Il parroco riconosca e promuova il ruolo che hanno i fedeli laici nella missione della Chiesa, favorendo le loro associazioni che si propongono finalità religiose. Collabori col proprio Vescovo e col presbiterio della diocesi, impegnandosi anche perché i fedeli si prendano cura di favorire la comunione parrocchiale, perché si sentano membri e della diocesi e della Chiesa universale e perché partecipino e sostengano le opere finalizzate a promuovere la comunione. Can. 530 - Le funzioni affidate al parroco in modo speciale sono le seguenti: 1) amministrare il battesimo; 2) amministrare il sacramento della confermazione a coloro che sono in pericolo di morte, a norma del [link] can. 883, n. 3; 3) amministrare il Viatico e l'unzione degli infermi, fermo restando il disposto del [link] can. 1003, §§2 e 3, e impartire la benedizione apostolica; 4) assistere al matrimonio e benedire le nozze; 5) celebrare i funerali; 6) benedire il fonte battesimale nel tempo pasquale, guidare le processioni fuori della chiesa e impartire le benedizioni solenni fuori della chiesa; 7) celebrare l'Eucaristia più solenne nelle domeniche e nelle feste di precetto.
Can. 532 - Il parroco rappresenta la parrocchia, a norma del diritto, in tutti i negozi giuridici; curi che i beni della parrocchia siano amministrati a norma dei cann. [link] 1281-1288. §2. A meno che non sussista un motivo grave, il parroco può assentarsi ogni anno dalla parrocchia per ferie al massimo per un mese, continuo o interrotto; in questo tempo delle ferie non vengono computati i giorni che il parroco dedica una volta all'anno al ritiro spirituale; tuttavia, per assentarsi dalla parrocchia per un tempo superiore ad una settimana, il parroco è tenuto ad avvertirne l'Ordinario del luogo. §3. Spetta al Vescovo diocesano stabilire norme che assicurino, durante l'assenza del parroco, l'esercizio della cura pastorale della parrocchia tramite un sacerdote fornito delle debite facoltà. §2. Il parroco che ha la cura di più parrocchie, nei giorni di cui al §1, è tenuto ad applicare una sola Messa per tutto il popolo affidatogli. §3. Il parroco che non abbia soddisfatto all'obbligo di cui ai §§1 e 2, applichi quanto prima tante Messe per il popolo quante ne ha tralasciate. §2. Nel libro dei battezzati si annoti anche la confermazione e tutto ciò che riguarda lo stato canonico dei fedeli, in rapporto al matrimonio, salvo il disposto del [link] can. 1133, all'adozione, come pure in rapporto all'ordine sacro, alla professione perpetua emessa in un istituto religioso e al cambiamento del rito; tali annotazioni vengano sempre riportate nei certificati di battesimo. §3. Ogni parrocchia abbia il proprio sigillo; gli attestati emessi sullo stato canonico dei fedeli, come pure tutti gli atti che possono avere rilevanza giuridica, siano sottoscritti dal parroco o da un suo delegato e muniti del sigillo parrocchiale. §4. In ogni parrocchia vi sia il tabularium o archivio, in cui vengano custoditi i libri parrocchiali, insieme con le lettere dei Vescovi e gli altri documenti che si devono conservare per la loro necessità o utilità; tali libri e documenti devono essere controllati dal Vescovo diocesano o dal suo delegato durante la visita o in altro tempo opportuno e il parroco faccia attenzione che essi non vadano in mano ad estranei. §5. Anche i libri parrocchiali più antichi vengano custoditi diligentemente, secondo le disposizioni del diritto particolare. §2. Il consiglio pastorale ha solamente voto consultivo ed è retto dalle norme stabilite dal Vescovo diocesano. Can. 537 - In ogni parrocchia vi sia il consiglio per gli affari economici che è retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando il disposto del [link] can. 532. Can. 538 - §1. Il parroco cessa dall'ufficio con la rimozione o il trasferimento deciso da parte del Vescovo diocesano a norma del diritto, con la rinuncia fatta dal parroco stesso per giusta causa, la quale, per essere valida, deve essere accettata dal Vescovo, e inoltre cessa allo scadere del tempo se fu costituito a tempo determinato, secondo le disposizioni del diritto particolare di cui al [link] can. 522. §2. Il parroco membro di un istituto religioso o incardinato in una società di vita apostolica, viene rimosso a norma del [link] can. 682, §2. §3. Compiuti i settantacinque anni, il parroco è invitato a presentare la rinuncia all'ufficio al Vescovo diocesano, il quale, considerata ogni circostanza di persona e di luogo, decida se accettarla o differirla; il Vescovo diocesano deve provvedere in modo adeguato al sostentamento e all'abitazione del rinunciante, attese le norme emanate dalla Conferenza Episcopale. Can. 539 - Quando la parrocchia è vacante, oppure quando il parroco è impedito nell'esercizio dell'ufficio pastorale nella parrocchia per prigionia, esilio o confino, per inabilità o malferma salute oppure per altre cause, il Vescovo diocesano designi quanto prima l'amministratore parrocchiale, il sacerdote cioè che supplisca il parroco a norma del [link] can. 540. §2. All'amministratore parrocchiale non è lecito compiere nulla che rechi pregiudizio ai diritti del parroco o che possa essere di danno ai beni parrocchiali. §3. Al termine del suo incarico, l'amministratore parrocchiale presenti al parroco il rendiconto. §2. Chi assume il governo della parrocchia a norma del §1, avverta immediatamente l'Ordinario del luogo che la parrocchia è vacante. Can. 542 - I sacerdoti ai quali, a norma del [link] can. 517, §1, viene affidata in solido la cura pastorale di una parrocchia o di più parrocchie contemporaneamente: 1) devono possedere le qualità di cui al [link] can. 521; 2) siano nominati o istituiti a norma di quanto dispongono i cann. [link] 522 e [link] 524; 3) ottengono la cura pastorale solo dal momento della presa di possesso il loro moderatore viene immesso in possesso a norma di quanto prescrive il [link] can. 527, §2; per gli altri sacerdoti poi la professione di fede emessa legittimamente tiene il posto della presa di possesso. Can. 543 - §1. Se a determinati sacerdoti viene affidata in solido la cura pastorale di una parrocchia o di più parrocchie contemporaneamente essi sono tenuti singolarmente, secondo i criteri da loro stessi stabiliti, all'obbligo di adempiere i compiti e le funzioni proprie del parroco di cui ai cann. [link] 528, [link] 529 e [link] 530; la facoltà di assistere ai matrimoni come pure le facoltà di dispensa concesse al parroco per il diritto stesso, spettano a tutti, ma devono essere esercitate sotto la direzione del moderatore. §2. Tutti i sacerdoti del gruppo: 1) sono tenuti all'obbligo della residenza; 2) di comune accordo stabiliscano i criteri secondo cui uno di loro celebra la Messa per il popolo, a norma del [link] can. 533; 3) solo il moderatore rappresenta nei negozi giuridici la parrocchia o le parrocchie affidate al gruppo. Can. 544 - Quando cessa dall'ufficio un sacerdote della comunità di cui al [link] can. 517, §1, o il moderatore del gruppo, e parimenti quando uno di loro diviene inabile ad esercitare la funzione pastorale, non diviene vacante la parrocchia o le parrocchie la cui cura è affidata al gruppo; spetta al Vescovo diocesano nominare un altro moderatore; però prima che il Vescovo costituisca un altro moderatore, adempia tale ufficio il sacerdote del gruppo più anziano per nomina. §2. Il vicario parrocchiale può essere costituito perché presti il suo aiuto nell'adempiere tutto il ministero pastorale e, in questo caso, o per tutta la parrocchia o per una parte determinata di essa o per un certo gruppo di fedeli; oppure può anche essere costituito per assolvere uno specifico ministero contemporaneamente in più parrocchie determinate. Can. 547 - Il vicario parrocchiale è nominato liberamente dal Vescovo diocesano, dopo aver sentito, se lo ritiene opportuno, il parroco o i parroci delle parrocchie per le quali è costituito, e inoltre il vicario foraneo, fermo restando il disposto del [link] can. 682, §1. §2. A meno che nella lettera del Vescovo diocesano si disponga espressamente altro, il vicario parrocchiale è tenuto all'obbligo, per l'ufficio che esercita, di aiutare il parroco in tutto il ministero parrocchiale, fatta eccezione per quanto riguarda l'applicazione della Messa per il popolo; è anche tenuto all'obbligo di supplirlo, quando è il caso, a norma del diritto. §3. Il vicario parrocchiale riferisca regolarmente al parroco le iniziative pastorali programmate e in atto, in modo che il parroco e il vicario o i vicari siano in grado di provvedere, con impegno comune, alla cura pastorale della parrocchia, di cui insieme sono garanti. Can. 549 - Se il parroco è assente, a meno che il Vescovo diocesano non abbia provveduto in modo diverso a norma del [link] can. 533, §3 e a meno che non sia stato costituito l'amministratore parrocchiale, si osservino le disposizioni del [link] can. 541, §1; in tal caso il vicario è tenuto anche a tutti gli obblighi del parroco, fatta eccezione per l'obbligo di applicare la Messa per il popolo. §2. L'Ordinario del luogo curi che si promuova, fra parroco e vicari, dove è possibile, una certa pratica di vita comune nella casa parrocchiale. §3. Per quanto riguarda il periodo delle vacanze, il vicario parrocchiale ha gli stessi diritti del parroco. Can. 551 - Per quanto riguarda le offerte che i fedeli fanno al vicario in occasione di un ministero pastorale, si osservino le disposizioni del [link] can. 531. Can. 552 - Il vicario parrocchiale può essere rimosso, per giusta causa, dal Vescovo diocesano o dall'Amministratore diocesano, fermo restando il disposto del [link] can. 682, §2.
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