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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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I VICARI FORANEI §2. A meno che il diritto particolare non stabilisca altro, il vicario foraneo è nominato dal Vescovo diocesano, dopo aver sentito, a suo prudente giudizio, i sacerdoti che svolgono il ministero nel vicariato in questione. §2. Il vicario foraneo venga nominato a tempo determinato, definito dal diritto particolare. §3. Il Vescovo diocesano può rimuovere liberamente, per giusta causa, secondo la sua prudente decisione, il vicario foraneo. §2. Il vicario foraneo nell'àmbito del vicariato affidatogli: 1) si adoperi perché i chierici, secondo le disposizioni del diritto particolare, partecipino nei tempi stabiliti alle lezioni, ai convegni teologici o alle conferenze a norma del [link] can. 279, p 2; 2) abbia cura che siano disponibili sussidi spirituali per i presbiteri del suo distretto ed abbia parimenti la massima per i sacerdoti che si trovano in situazioni difficili o sono angustiati da problemi. §3. Il vicario foraneo abbia cura che i parroci del suo distretto, che egli sappia gravemente ammalati, non manchino di aiuti spirituali e materiali e che vengano celebrate degne esequie per coloro che muoiono; faccia anche in modo che durante la loro malattia o dopo la loro morte, non vadano perduti o asportati i libri, i documenti, la suppellettile sacra e ogni altra cosa che appartiene alla chiesa. §4. Il vicario foraneo è tenuto all'obbligo di visitare le parrocchie del suo distretto secondo quanto avrà determinato il Vescovo diocesano.
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