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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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Can. 631 - §1. Il capitolo generale, che ha nell'istituto la suprema autorità a norma delle costituzioni, deve essere composto in modo da rappresentare l'intero istituto, per risultare vero segno della sua unità nella carità. Al capitolo compete soprattutto: tutelare il patrimonio dell'istituto di cui al [link] can. 578 e promuovere un adeguato rinnovamento che ad esso si armonizzi; eleggere il Moderatore supremo, trattare gli affari di maggiore importanza e inoltre emanare norme, che tutti sono tenuti ad osservare. §2. La composizione e l'ambito di potestà del capitolo siano definiti dalle costituzioni; il diritto proprio deve inoltre determinare il regolamento da osservarsi nella celebrazione del capitolo, specialmente per quanto riguarda le elezioni e la procedura dei lavori. §3. Secondo le norme stabilite dal diritto proprio, non solo le province e le comunità locali, ma anche qualunque religioso può liberamente far pervenire al capitolo generale i propri desideri e proposte. §2. Nell'istituire e nel servirsi di questi mezzi di partecipazione e di consultazione si proceda con saggia discrezione e il loro modo di agire sia conforme all'indole e alle finalità dell'istituto.
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