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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ISTITUTI E DEI LORO MEMBRI §2. I religiosi facciano tutto il possibile per partecipare ogni giorno al Sacrificio eucaristico, ricevano il Corpo santissimo di Cristo e adorino lo stesso Signore presente nel Sacramento. §3. Attendano alla lettura della sacra Scrittura e all'orazione mentale, alla dignitosa celebrazione della liturgia delle ore secondo le disposizioni del diritto proprio, e compiano gli altri esercizi di pietà, fermo restando per i chierici l'obbligo di cui al [link] can. 276, §2, n. 3. §4. Onorino con culto speciale, anche con la pratica del rosario mariano, la Vergine Madre di Dio, modello e patrona di ogni vita consacrata. §5. Osservino fedelmente i tempi annuali di sacro ritiro. §2. Il religioso che si allontana illegittimamente dalla casa religiosa, con l'intenzione di sottrarsi alla potestà dei Superiori, deve essere da questi sollecitamente ricercato e aiutato, perché ritorni e perseveri nella propria vocazione. §2. Nei monasteri di vita contemplativa si dovrà osservare una più rigorosa disciplina di clausura. §3. I monasteri di monache interamente dedite alla vita contemplativa devono osservare la clausura papale, cioè conforme alle norme date dalla Sede Apostolica. Tutti gli altri monasteri di monache osservino la clausura adatta all'indole propria e definita dalle costituzioni. §4. Il Vescovo diocesano ha la facoltà di entrare, per giusta causa, nella clausura dei monasteri di monache situati nella sua diocesi e può anche permettere, per causa grave e col consenso della Superiora, che altri siano ammessi nella clausura e che le monache stesse ne escano per il tempo strettamente necessario. §2. Per modificare queste disposizioni per giusta causa, come anche per porre qualunque atto relativo ai beni temporali, devono avere la licenza del Superiore competente a norma del diritto proprio. §3. Tutto ciò che un religioso acquista con la propria industria o a motivo dell'istituto, rimane acquisito per l'istituto stesso. Ciò che riceve come pensione, sussidio, assicurazione, a qualunque titolo, rimane acquisito dall'istituto, a meno che il diritto proprio non disponga diversamente. §4. Chi per la natura dell'istituto deve compiere la rinuncia radicale ai suoi beni la rediga, possibilmente in forma valida anche secondo il diritto civile, prima della professione perpetua, con valore decorrente dal giorno della professione stessa. Ugualmente proceda il professo di voti perpetui che a norma del diritto proprio volesse rinunciare a tutti i suoi beni o a parte di essi, con licenza del Moderatore supremo. §5. Il professo che per la natura dell'istituto ha compiuto la rinuncia radicale ai suoi beni perde la capacità di acquistare e di possedere, di conseguenza pone invalidamente ogni atto contrario al voto di povertà. I beni che ricevesse dopo tale rinuncia toccheranno all'istituto, a norma del diritto proprio. §2. I religiosi chierici di un istituto che non ha abito proprio adotteranno l'abito clericale a norma del [link] can. 284. Can. 672 - I religiosi sono obbligati dalle disposizioni dei cann. [link] 277, [link] 285, [link] 286, [link] 287 e [link] 289, e i religiosi chierici inoltre dalle disposizioni del [link] can. 279, §2; negli istituti laicali di diritto pontificio, la licenza di cui al [link] can. 285, §4, può essere concessa dal proprio Superiore maggiore.
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