Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText |
Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
|
|
Articolo 2 - Uscita dall'istituto §2. Spetta unicamente alla Sede Apostolica concedere l'indulto di esclaustrazione per le monache. §3. Su richiesta del Moderatore supremo con il consenso del suo consiglio, l'esclaustrazione può essere imposta dalla Santa Sede per un membro di istituto di diritto pontificio, oppure dal Vescovo diocesano per un membro di istituto di diritto diocesano: ciò per cause gravi e salva sempre l'equità e la carità. §2. Chi durante la professione temporanea per grave causa chiede di lasciare l'istituto può ottenere il relativo indulto dal Moderatore supremo col consenso del suo consiglio se si tratta di istituto di diritto pontificio; negli istituti di diritto diocesano e nei monasteri, di cui al [link] can. 615, l'indulto, per essere valido, deve essere confermato dal Vescovo della casa di assegnazione. §2. Una infermità fisica o psichica, anche contratta dopo la professione, quando a giudizio degli esperti rende non idoneo alla vita nell'istituto il religioso di cui al §1, costituisce motivo per non ammetterlo alla rinnovazione della professione o della professione perpetua, salvo il caso che l'infermità sia dovuta a negligenza da parte dell'istituto, oppure a lavori sostenuti nell'istituto stesso. §3. Se però il religioso, durante i voti temporanei, diventa demente, anche se non è in grado di emettere la nuova professione, non può tuttavia essere dimesso dall'istituto. Can. 690 - §1. Chi al termine del noviziato, oppure dopo la professione, è uscito legittimamente dall'istituto può esservi riammesso dal Moderatore supremo col consenso del suo consiglio, senza l'onere di ripetere il noviziato; spetterà tuttavia al Moderatore stesso stabilire un conveniente periodo di prova prima della professione temporanea e la durata dei voti temporanei prima della professione perpetua, a norma dei cann. [link] 655 e [link] 657. §2. Della stessa facoltà gode il Superiore di un monastero sui iuris, con il consenso del suo consiglio. §2. Tale indulto per gli istituti di diritto pontificio è riservato alla Sede Apostolica; per gli istituti di diritto diocesano lo può concedere anche il Vescovo della diocesi in cui è situata la casa di assegnazione.
|
Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText |
Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License |