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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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Articolo 3 - Dimissione dei religiosi §2. In tali casi il Superiore maggiore col suo consiglio deve senza indugio, raccolte le prove, emettere la dichiarazione del fatto perché la dimissione consti giuridicamente. Can. 695 - §1. Un religioso deve essere dimesso dall'istituto per i delitti di cui ai cann. [link] 1397, [link] 1398 e [link] 1395 a meno che, per i delitti di cui al [link] can. 1395, §2, il Superiore non ritenga che la dimissione non sia affatto necessaria e che si possa sufficientemente provvedere in altro modo alla correzione del religioso come pure alla reintegrazione della giustizia e alla riparazione dello scandalo. §2. In tali casi il Superiore, raccolte le prove relative ai fatti e alla imputabilità, renda note al religioso e l'accusa e le prove, dandogli facoltà di difendersi. Tutti gli atti, sottoscritti dal Superiore maggiore e dal notaio, insieme con le risposte del religioso, verbalizzate e dal religioso stesso controfirmate, siano trasmessi al Moderatore supremo. §2. Per la dimissione di un religioso di voti temporanei sono sufficienti anche cause di minore gravità, stabilite dal diritto proprio. Can. 697 - Nei casi di cui al [link] can. 696, se il Superiore maggiore, udito il suo consiglio, giudica che si debba avviare il processo di dimissione: 1) raccolga o integri le prove; 2) ammonisca il religioso, per iscritto o davanti a due testimoni con la esplicita comminazione della conseguente dimissione in caso di mancato ravvedimento, notificandogli chiaramente la causa della dimissione e accordandogli piena facoltà di rispondere in propria difesa; qualora poi l'ammonizione risulti inutile, il Superiore proceda a una seconda, dopo un intervallo di almeno quindici giorni; 3) se anche questa seconda ammonizione risultasse inutile, e se il Superiore maggiore col suo consiglio giudicasse sufficientemente provata l'incorreggibilità, e insufficienti le difese del religioso, trascorsi senza risultato altri quindici giorni dall'ultima ammonizione, trasmetta al Moderatore supremo tutti gli atti, sottoscritti da lui stesso e dal notaio, unitamente alle risposte date dal religioso e da lui firmate. Can. 698 - In tutti i casi di cui ai cann. [link] 695 e [link] 696 rimane sempre fermo il diritto del religioso di comunicare con il Moderatore supremo e di esporre a lui direttamente gli argomenti a propria difesa. §2. Nei monasteri sui iuris, di cui al [link] can. 615, la decisione circa la dimissione compete al Vescovo diocesano, al quale il Superiore deve sottoporre gli atti revisionati dal suo consiglio. Se però il religioso è chierico, non potrà esercitare gli ordini sacri fino a quando non abbia trovato un Vescovo il quale, dopo un conveniente periodo di prova nella diocesi a norma del [link] can. 693, lo accolga o almeno gli consenta l'esercizio degli ordini sacri. §2. L'istituto deve però osservare l'equità e la carità evangelica verso il religioso che se ne separa. Can. 704 - Dei religiosi che a qualunque titolo sono separati dall'istituto si faccia menzione nella relazione, di cui al [link] can. 592, §1, da inviare alla Sede Apostolica.
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