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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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I RELIGIOSI ELEVATI ALL'EPISCOPATO Can. 706 - Il religioso di cui sopra: 1) se per la professione ha perduto il dominio dei suoi beni, ricevendone altri ne ha l'uso, l'usufrutto e l'amministrazione; quanto alla proprietà, il Vescovo diocesano e gli altri di cui al [link] can. 381, §2, l'acquistano per la Chiesa particolare; tutti gli altri per l'istituto, oppure per la Santa Sede, a seconda che l'istituto abbia o no la capacità di possedere; 2) se per la professione non ha perduto il dominio dei suoi beni ne ricupera l'uso, l'usufrutto e l'amministrazione; e acquista per sé a pieno titolo quelli che gli provengono in seguito; 3) in entrambi i casi, deve disporre secondo la volontà degli offerenti per quei beni che gli provengono non a titolo personale. §2. Quanto al suo sostentamento conveniente e degno, se il Vescovo è stato a servizio di una diocesi si osserverà il [link] can. 402, §2, a meno che il suo istituto non voglia provvedere a tale sostentamento; altrimenti la Sede Apostolica disporrà in altro modo.
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