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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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GLI ISTITUTI SECOLARI (Cann. 710 – 730)
L'istituto secolare è un istituto di vita consacrata in cui i fedeli, vivendo nel mondo, tendono alla perfezione della carità e si impegnano per la santificazione del mondo soprattutto operando all'interno di esso. Can. 712 - Ferme restando le disposizioni dei cann. [link] 598-601, le costituzioni stabiliscano i vincoli sacri con cui vengono assunti nell'istituto i consigli evangelici e definiscano gli obblighi che essi comportano, salva sempre però, nello stile di vita, la secolarità propria dell'istituto. §2. I membri laici, nel mondo e dal di dentro del mondo, partecipano della funzione evangelizzatrice della Chiesa sia mediante la testimonianza di vita cristiana e di fedeltà alla propria consacrazione, sia attraverso l'aiuto che danno perché le realtà temporali siano ordinate secondo Dio e il mondo sia vivificato dalla forza del Vangelo. Essi offrono inoltre la propria collaborazione per il servizio della comunità ecclesiale, secondo lo stile di vita secolare loro proprio. §3. I membri chierici sono di aiuto ai confratelli con una peculiare carità apostolica, attraverso la testimonianza della vita consacrata, soprattutto nel presbiterio, e in mezzo al popolo di Dio lavorano alla santificazione del mondo con il proprio ministero sacro. §2. Quelli invece che a norma del [link] can. 266, §3 vengono incardinati nell'istituto, se sono destinati alle opere proprie dell'istituto o a funzioni di governo all'interno di esso, dipendono dal Vescovo allo stesso modo dei religiosi. §2. I membri di uno stesso istituto conservino la comunione tra loro curando con sollecitudine l'unità dello spirito e la vera fraternità. §2. Nessuno sia designato come Moderatore supremo se non è stato incorporato nell'istituto in modo definitivo. §3. Coloro che nell'istituto hanno incarichi di governo abbiano cura che sia conservata l'unità dello spirito e che sia promossa l'attiva partecipazione dei membri. §2. La celebrazione dell'Eucaristia, in quanto possibile quotidiana, sia la sorgente e la forza di tutta la loro vita consacrata. §3. Si accostino liberamente e con frequenza al sacramento della penitenza. §4. Siano liberi di ricevere la necessaria direzione della coscienza e di richiedere consigli in materia, se lo desiderano, anche ai propri Moderatori. §2. Le costituzioni possono stabilire altri impedimenti, anche per la validità dell'ammissione, o apporre altre condizioni. §3. Per essere accettati si richiede inoltre la maturità necessaria per condurre in modo conveniente la vita propria dell'istituto. §2. I candidati siano opportunamente formati a condurre una vita secondo i consigli evangelici e istruiti a trasformare integralmente la propria esistenza in apostolato, adottando quelle forme di evangelizzazione che meglio rispondano al fine, allo spirito e all'indole dell'istituto. §3. Le costituzioni devono definire il metodo e la durata di tale prova, non inferiore a due anni, che precede il primo impegno con vincoli sacri nell'istituto. §2. Questa prima incorporazione, non inferiore a cinque anni, sia temporanea a norma delle costituzioni. §3. Trascorso tale periodo di tempo, il membro giudicato idoneo sia ammesso all'incorporazione perpetua oppure a quella definitiva, cioè con vincoli temporanei da rinnovarsi sempre ad ogni scadenza. §4. L'incorporazione definitiva è equiparata a quella perpetua, in ordine a determinati effetti giuridici, che devono essere stabiliti nelle costituzioni. §2. I membri devono essere preparati di pari passo tanto nelle scienze umane quanto in quelle divine; i Moderatori dell'istituto sentano seriamente la responsabilità della loro continua formazione spirituale. §2. Il membro di incorporazione temporanea che lo richieda spontaneamente, per grave causa può ottenere dal Moderatore supremo, col consenso del suo consiglio, l'indulto di lasciare l'istituto. §2. Trattandosi di sacerdote incardinato nell'istituto si osservi il disposto del [link] can. 693. Can. 729 - La dimissione di un membro dall'istituto avviene a norma dei cann. [link] 694 e [link] 695. Le costituzioni definiscano altre cause di dimissione, purché siano proporzionatamente gravi, esterne, imputabili e comprovate giuridicamente, e inoltre si osservi la procedura stabilita ai cann. [link] 697-700. Al membro dimesso si applica il disposto del [link] can. 701. Can. 730 - Per il passaggio di un membro di istituto secolare ad un altro istituto secolare si osservino le disposizioni dei cann. [link] 684, §§1, 2, 4 e [link] 685; per il passaggio invece a un istituto religioso o ad una società di vita apostolica, o da questi ad un istituto secolare, si richiede la licenza della Sede Apostolica, alle cui disposizioni ci si deve attenere.
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