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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA (Cann. 731 – 746)
§2. Fra queste vi sono società i cui membri assumono i consigli evangelici con qualche vincolo definito dalle costituzioni. Can. 732 - Quanto è stabilito nei cann. [link] 578-597 e [link] 606 si applica anche alle società di vita apostolica, tuttavia nel rispetto della natura di ciascuna società; alle società di cui al [link] can. 731, §2, si applicano anche i cann. [link] 598-602. §2. Il consenso per l'erezione di una casa comporta il diritto di avere almeno un oratorio, nel quale sia celebrata e custodita la santissima Eucaristia. Can. 734 - Il governo della società è definito dalle costituzioni, osservati, secondo la natura delle singole società, i cann. [link] 617-633. §2. Per l'ammissione nella società si osservino le condizioni stabilite dai cann. [link] 642-645. §3. Il diritto proprio deve determinare il regolamento per la prova e per la formazione, in consonanza con il fine e l'indole della società, particolarmente in campo dottrinale, spirituale, apostolico, cosicché i membri, riconoscendo la vocazione divina, siano convenientemente preparati alla missione e alla vita della società. §2. Per quanto riguarda il piano degli studi e la recezione degli ordini, si seguano le norme previste per i chierici secolari, fermo restando tuttavia il §1. §2. Sono soggetti inoltre al Vescovo diocesano in ciò che riguarda il culto pubblico, la cura delle anime e le altre attività apostoliche, attesi i cann. [link] 679-683. §3. Le relazioni tra il membro incardinato nella diocesi e il proprio Vescovo sono definite dalle costituzioni o da particolari convenzioni. Can. 741 - §1. Le società e, se non è detto altrimenti nelle costituzioni, le loro parti e le case, sono persone giuridiche e in quanto tali hanno la capacità di acquistare, possedere, amministrare e alienare beni temporali a norma delle disposizioni del Libro V, I beni temporali della Chiesa, dei cann. [link] 636, [link] 638 e [link] 639, nonché del diritto proprio. §2. Anche i membri, a norma del diritto proprio, hanno la capacità di acquistare, possedere e amministrare beni temporali e di disporne, ma tutto ciò che loro proviene in considerazione della società rimane acquisito per la società stessa. Can. 743 - Un membro incorporato definitivamente può ottenere dal Moderatore supremo, col consenso del suo consiglio, l'indulto di lasciare la società, con la conseguente cessazione dei diritti e degli obblighi derivanti dall'incorporazione, fermo restando il disposto del [link] can. 693, a meno che tale concessione non sia a norma delle costituzioni riservata alla Santa Sede. §2. Per il passaggio ad un istituto di vita consacrata, o da questo ad una società di vita apostolica, si richiede la licenza della Santa Sede, alle cui disposizioni ci si dovrà attenere. Se si tratta di un sacerdote, si richiede inoltre il consenso dell'Ordinario del luogo in cui deve dimorare, rimanendo anche sotto la sua cura e dipendenza. Can. 746 - Per la dimissione di un membro definitivamente incorporato si osservino, con gli adattamenti del caso, i cann. [link] 694-704.
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