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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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LA CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO §2. Viene assimilato al bambino, anche per quanto concerne il battesimo, colui che non è responsabile dei suoi atti. Can. 857 - §1. Fuori del caso di necessità, il luogo proprio del battesimo è la chiesa o l'oratorio. §2. Si abbia come regola che l'adulto sia battezzato nella propria chiesa parrocchiale, il bambino invece nella chiesa parrocchiale propria dei genitori, a meno che una giusta causa non suggerisca diversamente. §2. Per comodità dei fedeli, l'Ordinario del luogo, udito il parroco locale, può permettere o disporre che il fonte battesimale si trovi anche in un'altra chiesa o oratorio entro i confini della parrocchia. Can. 859 - Qualora il battezzando, a causa della distanza dei luoghi o per altre circostanze, non possa accedere o non possa trasferirsi senza grave disagio alla chiesa parrocchiale o ad altra chiesa o oratorio di cui al [link] can. 858, §2, il battesimo può e deve essere conferito in un'altra chiesa o in un oratorio più vicini, o anche in altro luogo decoroso. §2. Negli ospedali, a meno che il Vescovo diocesano non abbia stabilito diversamente, non si celebri il battesimo, se non in caso di necessità o per altra ragione pastorale cogente.
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