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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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PROVA E ANNOTAZIONE DEL BATTESIMO CONFERITO §2. Trattandosi di un bambino nato da madre non sposata, si deve annotare il nome della madre, se consta pubblicamente della sua maternità o lei stessa spontaneamente lo richiede, per iscritto o davanti a due testimoni; ugualmente si deve scrivere il nome del padre, se la sua paternità è provata con documento pubblico, o per sua dichiarazione fatta davanti al parroco e due testimoni; negli altri casi si iscriva il battezzato senza porre alcuna indicazione circa il nome del padre o dei genitori. §3. Se si tratta di un figlio adottivo, si scrivano i nomi degli adottanti, e, almeno se così viene fatto nell'atto civile della regione, dei genitori naturali a norma dei §§1 e 2, attese le disposizioni della Conferenza Episcopale. Can. 878 - Qualora il battesimo non sia stato amministrato né dal parroco, né alla sua presenza, il ministro del battesimo, chiunque egli sia, è tenuto a informare del suo conferimento il parroco della parrocchia nella quale il battesimo è stato amministrato, perché lo annoti a norma del [link] can. 877, §1.
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