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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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IL MINISTRO DELLA CONFERMAZIONE §2. Per una causa grave il Vescovo e similmente il presbitero che possiede la facoltà di confermare in forza del diritto o per speciale concessione della competente autorità, possono, in singoli casi, associarsi dei presbiteri, perché anch'essi amministrino il sacramento. §2. Il presbitero che gode di questa facoltà deve usarla per coloro in favore dei quali la facoltà venne concessa. §2. Per amministrare lecitamente la confermazione in un'altra diocesi, il Vescovo, a meno che non si tratti dei suoi sudditi, deve avere la licenza almeno ragionevolmente presunta del Vescovo diocesano. Can. 887 - Il presbitero che gode della facoltà di amministrare la confermazione, conferisce lecitamente questo sacramento anche agli estranei, entro il territorio per lui designato, a meno che non si opponga il divieto del loro Ordinario proprio; fuori del proprio territorio non lo conferisce validamente a nessuno, salvo il disposto del [link] can. 883, n. 3.
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