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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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CELEBRAZIONE E MINISTRO DELL'ORDINAZIONE §2. All'ordinazione debbono essere invitati i chierici e gli altri fedeli, affinché vi partecipino nel maggior numero possibile. Can. 1012 - Ministro della sacra ordinazione è il Vescovo consacrato. §2. Il Vescovo proprio, che per una giusta causa non sia impedito, ordini personalmente i suoi sudditi; non può tuttavia ordinare lecitamente un suddito di rito orientale, senza indulto apostolico. §3. Chi può dare le lettere dimissorie per ricevere gli ordini, può anche conferire personalmente i medesimi ordini, purché sia insignito del carattere episcopale. Can. 1018 - §1. Possono dare le lettere dimissorie per i secolari: 1) il Vescovo proprio, di cui al [link] can. 1016; 2) l'Amministratore apostolico e, con il consenso del collegio dei consultori, l'Amministratore diocesano; con il consenso del consiglio di cui al [link] can. 495, §2, il Pro-vicario e il Pro-prefetto apostolico. §2. L'Amministratore diocesano, il Pro-vicario e il Pro-prefetto apostolico non concedano le lettere dimissorie a coloro ai quali l'accesso agli ordini venne negato dal Vescovo diocesano oppure dal Vicario o dal Prefetto apostolico. §2. L'ordinazione di tutti gli altri alunni di qualsiasi istituto o società è retta dal diritto dei chierici secolari, revocato qualsiasi indulto concesso ai Superiori. Can. 1020 - Le lettere dimissorie non vengano concesse senza aver avuto prima tutti i certificati e i documenti, che per diritto sono richiesti a norma dei cann. [link] 1050 e [link] 1051.
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