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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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Articolo 1 - Requisiti negli ordinandi §2. Il candidato al diaconato permanente, che non è sposato, non vi sia ammesso se non dopo aver compiuto almeno i 25 anni di età; colui che è sposato, se non dopo aver compiuto i 35 anni di età e con il consenso della moglie. §3. È diritto delle Conferenze Episcopali stabilire una norma con cui si richieda un'età più avanzata per il presbiterato e per il diaconato permanente. §4. La dispensa dall'età richiesta a norma dei §§1 e 2, che superi l'anno, è riservata alla Sede Apostolica. §2. Compiuto il curricolo degli studi, il diacono per un tempo conveniente, da definirsi dal Vescovo o dal Superiore maggiore competente, partecipi alla cura pastorale esercitando l'ordine diaconale prima di essere promosso al presbiterato. §3. L'aspirante al diaconato permanente non sia promosso a questo ordine se non espletato il tempo della formazione.
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