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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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Articolo 3 - Irregolarità e altri impedimenti Can. 1042 - Sono semplicemente impediti di ricevere gli ordini: 1) l'uomo sposato, a meno che non sia legittimamente destinato al diaconato permanente; 2) chi esercita un ufficio o un'amministrazione vietata ai chierici a norma dei cann. [link] 285 e [link] 286 di cui deve render conto, fintantoché, abbandonato l'ufficio e l'amministrazione e fatto il rendiconto, è divenuto libero; 3) il neofita, a meno che, a giudizio dell'Ordinario, non sia stato sufficientemente provato. Can. 1044 - §1. Sono irregolari a esercitare gli ordini ricevuti: 1) colui che mentre era impedito da irregolarità a ricevere gli ordini, li ha ricevuti illegittimamente; 2) colui che ha commesso il delitto di cui al [link] can. 1041, n. 2, se il delitto è pubblico; 3) colui che ha commesso i delitti di cui al [link] can. 1041 nn. 3, 4,5,6. §2. Sono impediti di esercitare gli ordini: 1 colui che, trattenuto da impedimenti per ricevere gli ordini, li ha ricevuti illegittimamente; 2 colui che è affetto da pazzia o da altre infermità psichiche di cui al [link] can. 1041, n. 1, fino a che l'Ordinario, consultato il perito, non avrà consentito l'esercizio del medesimo ordine. Can. 1045 - L'ignoranza delle irregolarità e degli impedimenti non esime dai medesimi. §2. Ad essa è anche riservata la dispensa dalle seguenti irregolarità e impedimenti a ricevere gli ordini: 1) dalle irregolarità provenienti dai delitti pubblici di cui al [link] can. 1041, nn. 2 e 3; 2) dall'irregolarità proveniente da delitto sia pubblico sia occulto di cui al [link] can. 1041, n. 4; 3) dall'impedimento di cui al [link] can. 1042, n. 1. §3. È inoltre riservata alla Sede Apostolica la dispensa dalle irregolarità nell'esercizio dell'ordine ricevuto, delle quali al [link] can. 1041, n. 3, soltanto nei casi pubblici, e al n. 4 del medesimo canone, anche nei casi occulti. §4. L'Ordinario può validamente dispensare dalle irregolarità e impedimenti non riservati alla Santa Sede. Can. 1048 - Nei casi occulti più urgenti, se non si possa ricorrere al Vescovo o quando si tratti delle irregolarità di cui al [link] can. 1041, nn. 3 e 4, alla Penitenzieria, e se incomba il pericolo di grave danno o infamia, colui che è impedito dalla irregolarità di esercitare l'ordine, può esercitarlo, fermo però restando l'onere di ricorrere quanto prima all'Ordinario o alla Penitenzieria, taciuto il nome e tramite il confessore. Can. 1049 - §1. Nelle domande per ottenere la dispensa dalle irregolarità e dagli impedimenti, debbono essere indicate tutte le irregolarità e gli impedimenti; tuttavia, la dispensa generale vale anche per quelli taciuti in buona fede eccettuate le irregolarità di cui al [link] can. 1041, n. 4, o le altre deferite al foro giudiziale, ma non per quelle taciute in cattiva fede. §2. Se si tratta di irregolarità per omicidio volontario o procurato aborto, deve essere espresso anche il numero dei delitti, per la validità della dispensa. §3. La dispensa generale dalle irregolarità e dagli impedimenti a ricevere gli ordini, vale per tutti gli ordini.
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