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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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ANNOTAZIONE E CERTIFICATO DELL'AVVENUTA ORDINAZIONE §2. Il Vescovo ordinante consegni a ciascun ordinato un certificato autentico dell'ordinazione ricevuta; essi, se sono stati promossi da un Vescovo estraneo con lettere dimissorie, lo presentino al proprio Ordinario per l'annotazione dell'ordinazione nel libro speciale da conservarsi in archivio. Can. 1054 - L'Ordinario del luogo, se si tratta dei secolari, oppure il Superiore maggiore competente, se si tratta dei suoi sudditi, comunichi la notizia di ciascuna ordinazione celebrata al parroco del luogo del battesimo, il quale la annoterà nel suo libro dei battesimi a norma del [link] can. 535, §2.
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