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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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GLI IMPEDIMENTI DIRIMENTI IN GENERE Can. 1073 - L'impedimento dirimente rende la persona inabile a contrarre validamente il matrimonio. §2. È pure diritto della sola autorità suprema stabilire altri impedimenti per i battezzati. §2. Solo l'autorità suprema della Chiesa può aggiungere al divieto una clausola dirimente. §2. Gli impedimenti la cui dispensa è riservata alla Sede Apostolica, sono: 1) l'impedimento proveniente dai sacri ordini o dal voto pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto religioso di diritto pontificio; 2) l'impedimento di crimine, di cui al [link] can. 1090. §3. Mai si dà dispensa dall'impedimento di consanguineità nella linea retta o nel secondo grado della linea collaterale. §2. Nelle medesime circostanze di cui al §1, ma solo nei casi in cui non sia possibile ricorrere neppure all'Ordinario del luogo, hanno uguale facoltà di dispensare, sia il parroco sia il ministro sacro legittimamente delegato sia il sacerdote o diacono che assiste al matrimonio a norma del [link] can. 1116, §2. §3. In pericolo di morte il confessore ha la facoltà di dispensare dagli impedimenti occulti nel foro interno, sia durante sia fuori della confessione sacramentale. §4. Nel caso di cui al §2, si ritiene impossibile il ricorso all'Ordinario del luogo, se lo si può fare solo tramite telegrafo o telefono. Can. 1080 - §1. Ogniqualvolta si scopra un impedimento mentre tutto è già pronto per le nozze, e non è possibile, senza probabile pericolo di grave male, differire il matrimonio finché non si ottenga la dispensa dall'autorità competente, hanno facoltà di dispensare da tutti gli impedimenti, eccetto quelli di cui al [link] can. 1078, §2, n. 1, l'Ordinario del luogo e, purché il caso sia occulto, tutti quelli di cui al [link] can. 1079, §§2-3, alle condizioni ivi determinate. §2. Tale facoltà vale anche per la convalidazione del matrimonio, qualora vi sia il medesimo pericolo nell'attesa e manchi il tempo di ricorrere alla Sede Apostolica o all'Ordinario del luogo, relativamente agli impedimenti da cui questi può dispensare. Can. 1081 - Il parroco oppure il sacerdote o il diacono, di cui al [link] can. 1079, §2, informi subito l'Ordinario del luogo della dispensa da essi concessa in foro esterno; e la medesima sia annotata nel libro dei matrimoni.
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