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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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LA FORMA DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO Can. 1108 - §1. Sono validi soltanto i matrimoni che si contraggono alla presenza dell'Ordinario del luogo o del parroco o del sacerdote oppure diacono delegato da uno di essi che sono assistenti, nonché alla presenza di due testimoni, conformemente, tuttavia, alle norme stabilite nei canoni seguenti, e salve le eccezioni di cui ai cann. [link] 144, [link] 1112, §1, [link] 1116 e [link] 1127, §§2-3. §2. Si intende assistente al matrimonio soltanto colui che, di persona, chiede la manifestazione del consenso dei contraenti e la riceve in nome della Chiesa. §2. Perché sia valida, la delega della facoltà di assistere ai matrimoni deve essere data espressamente a persone determinate; e se si tratta di delega speciale, deve essere data anche per un matrimonio determinato; se poi si tratta di delega generale, deve essere concessa per iscritto. §2. Si scelga un laico idoneo, capace di istruire gli sposi e preparato a compiere nel debito modo la liturgia del matrimonio. §2. Nell'uno e nell'altro caso, se vi è un altro sacerdote o diacono che possa essere presente, deve essere chiamato e assistere, insieme ai testimoni, alla celebrazione del matrimonio, salva la validità del matrimonio in presenza dei soli testimoni. Can. 1117 - La forma qui sopra stabilita deve essere osservata se almeno una delle parti contraenti il matrimonio è battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta e non separata dalla medesima con atto formale, salve le disposizioni del [link] can. 1127, §2. §2. L'Ordinario del luogo può permettere che il matrimonio sia celebrato in altro luogo conveniente. §3. Il matrimonio tra una parte cattolica e l'altra non battezzata potrà essere celebrato in chiesa o in un altro luogo conveniente. §2. Ogni volta che il matrimonio viene contratto a norma del [link] can. 1116, il sacerdote o il diacono, se fu presente alla celebrazione, altrimenti i testimoni sono tenuti, in solido con i contraenti, a comunicare quanto prima al parroco o all'Ordinario del luogo l'avvenuta celebrazione del matrimonio. §3. Quanto al matrimonio contratto con dispensa dalla forma canonica, l'Ordinario del luogo che la concesse provveda che dispensa e celebrazione siano registrate nel libro dei matrimoni sia della curia sia della parrocchia propria della parte cattolica, il cui parroco eseguì le indagini sullo stato libero; il coniuge cattolico è tenuto a comunicare quanto prima all'Ordinario e al parroco di cui sopra l'avvenuta celebrazione del matrimonio, indicandone anche il luogo nonché la forma pubblica usata. §2. Se un coniuge non ha contratto il matrimonio nella parrocchia in cui fu battezzato, il parroco del luogo della celebrazione trasmetta quanto prima la notizia del matrimonio celebrato al parroco del luogo in cui fu amministrato il battesimo.
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