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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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I MATRIMONI MISTI Can. 1127 - §1. Relativamente alla forma da usare nel matrimonio misto, si osservino le disposizioni del [link] can. 1108; se tuttavia la parte cattolica contrae matrimonio con una parte non cattolica di rito orientale, l'osservanza della forma canonica della celebrazione è necessaria solo per la liceità; per la validità, invece, si richiede l'intervento di un ministro sacro, salvo quant'altro è da osservarsi a norma del diritto. §2. Qualora gravi difficoltà si oppongano alla osservanza della forma canonica, l'Ordinario del luogo della parte cattolica ha il diritto di dispensare da essa in singoli casi, previa consultazione, però, dell'Ordinario del luogo in cui viene celebrato il matrimonio, e salva, per la validità, una qualche forma pubblica di celebrazione; spetta alla Conferenza Episcopale stabilire norme per le quali la predetta dispensa venga concessa per uguali motivazioni. §3. È vietato, sia prima sia dopo la celebrazione canonica a norma del §1, dar luogo a un'altra celebrazione religiosa del medesimo matrimonio nella quale si dia o si rinnovi il consenso matrimoniale; parimenti non si deve fare una celebrazione religiosa in cui l'assistente cattolico e il ministro non cattolico, celebrando ciascuno il proprio rito, richiedano insieme il consenso delle parti. Can. 1129 - Le disposizioni dei cann. [link] 1127 e [link] 1128 si devono applicare anche ai matrimoni ai quali si oppone l'impedimento di disparità di culto, di cui al [link] can. 1086, §1.
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