Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText |
Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
|
|
LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI Articolo 1 - Lo scioglimento del vincolo §2. Si ritiene che la parte non battezzata si separa se non vuol coabitare con la parte battezzata o non vuol coabitare pacificamente senza offesa al Creatore, eccetto che sia stata questa a darle, dopo il battesimo, una giusta causa per separarsi. §2. Detta interpellazione deve essere fatta dopo il battesimo; tuttavia l'Ordinario del luogo può, per una grave causa, permettere che l'interpellazione sia fatta prima del battesimo; anzi può anche dispensare da essa, sia prima sia dopo il battesimo, purché da un procedimento almeno sommario ed extragiudiziale risulti che non è possibile o che sarebbe inutile farla. §2. È valida anche l'interpellazione fatta privatamente dalla stessa parte convertita, che anzi è lecita se non è possibile osservare la forma sopra stabilita. §3. In entrambi i casi, l'interpellazione compiuta e il suo esito devono constare legittimamente nel foro esterno. Can. 1146 - La parte battezzata ha diritto a contrarre nuove nozze con una parte cattolica: 1) se l'altra parte rispose negativamente all'interpellazione, o se questa fu legittimamente omessa; 2) se la parte non battezzata, già interpellata o no, prima perseverante nella pacifica coabitazione senza offesa al Creatore, in seguito si sia separata senza una giusta causa, ferme restando le disposizioni dei cann. [link] 1144 e [link] 1145. §2. Nei casi di cui al §1, il matrimonio, dopo aver ricevuto il battesimo, deve essere contratto secondo la forma canonica, osservando anche, se necessario, le norme sui matrimoni misti e le altre disposizioni del diritto. §3. L'Ordinario del luogo, considerata la condizione morale, sociale ed economica dei luoghi e delle persone, curi che sia provveduto sufficientemente alle necessità della prima moglie e delle altre licenziate, secondo le norme della giustizia, della carità cristiana e dell'equità naturale. Can. 1149 - Il non battezzato che, ricevuto il battesimo nella Chiesa cattolica, non può ristabilire la coabitazione con il coniuge non battezzato a causa della prigionia o della persecuzione, può contrarre un altro matrimonio, anche se nel frattempo l'altra parte avesse ricevuto il battesimo, fermo restando il disposto del [link] can. 1141. Can. 1150 - Nel dubbio, il privilegio della fede gode del favore del diritto.
|
Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText |
Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License |