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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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LA CELEBRAZIONE DELLE ESEQUIE §2. Tuttavia è consentito a ciascun fedele, o a coloro cui compete provvedere alle esequie del fedele defunto, scegliere un'altra chiesa per il funerale, con il consenso del rettore di questa e avvertito il parroco proprio del defunto. §3. Se la morte è avvenuta fuori della propria parrocchia, e il cadavere non è stato trasportato in essa, né è stata legittimamente scelta alcuna chiesa per il funerale, le esequie siano celebrate nella chiesa della parrocchia in cui è avvenuta la morte, a meno che non ne sia designata un'altra dal diritto particolare. §2. A tutti, poi, se non ne hanno la proibizione dal diritto, è consentito scegliere il cimitero della propria sepoltura. Can. 1181 - Per quanto riguarda le offerte date in occasione dei funerali, si osservino le disposizioni del [link] can. 1264, procurando, tuttavia, che nelle esequie non si faccia alcuna preferenza di persone, e che i poveri non siano privati delle dovute esequie.
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