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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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IL VOTO E IL GIURAMENTO (Cann. 11191 – 1204)
IL VOTO §2. Sono capaci di emettere il voto tutti coloro che hanno un conveniente uso di ragione, a meno che non ne abbiano la proibizione dal diritto. §3. Il voto emesso per timore grave e ingiusto o per dolo, è nullo per il diritto stesso. §2. È solenne, se è riconosciuto come tale dalla Chiesa; diversamente è semplice. §3. È personale, se l'oggetto della promessa è un'azione di chi emette il voto; reale, se l'oggetto della promessa è una cosa; misto, se partecipa della natura del voto personale e reale. Can. 1193 - Per sé il voto non obbliga se non chi lo emette. Can. 1197 - L'opera promessa con voto privato, può essere commutata con un bene maggiore o uguale anche da chi l'ha emesso; con un bene minore, invece, da chi ha la potestà di dispensare a norma del [link] can. 1196.
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