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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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GLI ALTARI §2. È opportuno che in ogni chiesa vi sia l'altare fisso; invece negli altri luoghi destinati alle celebrazioni sacre, l'altare può essere fisso o mobile. §2. L'altare mobile può essere costruito con qualsiasi materia solida conveniente all'uso liturgico. §2. Secondo le norme prescritte nei libri liturgici, si mantenga l'antica tradizione di riporre sotto l'altare fisso le reliquie dei Martiri o di altri Santi. Can. 1238 - §1. L'altare perde la dedicazione o la benedizione a norma del [link] can. 1212. §2. Gli altari, fissi o mobili, non perdono la dedicazione o la benedizione per il fatto che la chiesa o altro luogo sacro siano ridotti a usi profani. §2. Sotto l'altare non sia riposto alcun cadavere; altrimenti non è lecito celebrarvi sopra la Messa.
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