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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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LE PENE ESPIATORIE §2. Soltanto le pene espiatorie recensite al §1, n. 3, possono essere pene latae sententiae. §2. Per infliggere l'ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio, è necessario che vi sia il consenso dell'Ordinario di quel luogo, salvo non si tratti di una casa destinata alla penitenza ed alla correzione dei chierici anche extradiocesani. Can. 1338 - §1. Le privazioni e le proibizioni recensite nel [link] can. 1336, §1, nn. 2 e 3, non si applicano mai a potestà, uffici, incarichi, diritti, privilegi, facoltà, grazie, titoli, insegne che non siano sotto la potestà del superiore che costituisce la pena. §2. Non si può privare alcuno della potestà di ordine, ma soltanto proibire di esercitarla o di esercitarne alcuni atti; parimenti non si può privare dei gradi accademici. §3. Per le proibizioni indicate nel [link] can. 1336, §1, n. 3, si deve osservare la norma data per le censure al [link] can. 1335.
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