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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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RIMEDI PENALI E PENITENZE §2. Può anche riprendere, in modo appropriato alle condizioni della persona e del fatto, chi con il proprio comportamento faccia sorgere scandalo o turbi gravemente l'ordine. §3. Dell'ammonizione e della riprensione deve sempre constare almeno da un qualche documento, che si conservi nell'archivio segreto della curia. §2. Per una trasgressione occulta non s'imponga mai una penitenza pubblica. §3. L'Ordinario può a sua prudente discrezione aggiungere penitenze al rimedio penale dell'ammonizione o della riprensione.
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