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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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LE PENE PER I SINGOLI DELITTI
DELITTI CONTRO LA RELIGIONE E L'UNITÀ DELLA CHIESA (Cann. 1364 – 1369)
Can. 1364 - §1. L'apostata, l'eretico e lo scismatico incorrono nella scomunica latae sententiae, fermo restando il disposto del [link] can. 194, §1, n. 2; il chierico inoltre può essere punito con le pene di cui al [link] can. 1336, §1, nn. 1, 2 e 3. §2. Se lo richieda la prolungata contumacia o la gravità dello scandalo, possono essere aggiunte altre pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale.
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