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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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DELITTI CONTRO LE AUTORITÀ ECCLESIASTICHE E LA LIBERTÀ DELLA CHIESA (Cann. 1370 – 1377)
§2. Chi fa ciò contro un Vescovo incorre nell'interdetto latae sententiae, e, se chierico, anche nella sospensione latae sententiae. §3. Chi usa violenza fisica contro un chierico o religioso per disprezzo della fede, della Chiesa, della potestà ecclesiastica o del ministero, sia punito con una giusta pena. Can. 1371 - Sia punito con una giusta pena: 1) chi oltre al caso di cui al [link] can. 1364, §1, insegna una dottrina condannata dal Romano Pontefice o dal Concilio Ecumenico o respinge pertinacemente la dottrina di cui al [link] can. 752, ed ammonito dalla Sede Apostolica o dall'Ordinario non ritratta; 2) chi in altro modo non obbedisce alla Sede Apostolica, all'Ordinario o al Superiore che legittimamente gli comanda o gli proibisce, e dopo l'ammonizione persiste nella sua disobbedienza. Can. 1376 - Chi profana una cosa sacra, mobile o immobile, sia punito con giusta pena. Can. 1377 - Chi senza la debita licenza aliena beni ecclesiastici sia punito con giusta pena.
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