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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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IL DELITTO DI FALSO (Cann. 1390 – 1391)
Can. 1390 - §1. Chi falsamente denuncia al Superiore ecclesiastico un confessore per il delitto di cui al [link] can. 1387, incorre nell'interdetto latae sententiae e, se sia chierico, anche nella sospensione. §2. Chi presenta al Superiore ecclesiastico un'altra denuncia calunniosa per un delitto, o lede in altro modo l'altrui buona fama, può essere punito con una giusta pena non esclusa la censura. §3. Il calunniatore può anche essere costretto a dare una adeguata soddisfazione.
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