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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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LA DISCIPLINA CHE DEVE ESSERE OSSERVATA NEI TRIBUNALI (Cann. 1446 – 1475)
L'UFFICIO DEI GIUDICI E DEI MINISTRI DEL TRIBUNALE §2. Il giudice sul nascere della lite ed anche in qualunque altro momento, ogni volta che scorga qualche speranza di buon esito, non lasci di esortare le parti e di aiutarle a cercare di comune accordo un'equa soluzione della controversia, e indichi loro le vie idonee a tal proposito, servendosi eventualmente anche di persone autorevoli per la mediazione. §3. Che se la lite verta sul bene privato delle parti, il giudice veda se con la transazione o il giudizio arbitrale, a norma dei cann. [link] 1713-1716, possa concludersi vantaggiosamente. §2. Nelle medesime circostanze devono astenersi dal loro ufficio il promotore di giustizia, il difensore del vincolo, l'assessore e l'uditore. Can. 1449 - §1. Nei casi di cui al [link] can. 1448, se il giudice stesso non si astiene, la parte lo può ricusare. §2. Circa la ricusazione decide il Vicario giudiziale; se è lui stesso ad essere ricusato decide il Vescovo che presiede il tribunale. §3. Se il Vescovo stesso è giudice e contro di lui va la ricusazione, si astenga dal giudicare. §4. Se la ricusazione viene fatta contro il promotore di giustizia, il difensore del vincolo o gli altri ministri del tribunale, su questa eccezione decide il presidente del tribunale collegiale o il giudice stesso, se è unico. §2. Gli atti posti dal giudice prima d'essere ricusato sono validi; quelli posti dopo che fu proposta la ricusazione devono essere rescissi se la parte lo chieda entro dieci giorni dall'ammissione della ricusazione. §2. Il giudice inoltre può supplire la negligenza delle parti nell'addurre le prove o nell'opporre eccezioni, ogniqualvolta ritenga che ciò sia necessario ad evitare una sentenza gravemente ingiusta, ferme restando le disposizioni del [link] can. 1600. §2. Sono anche sempre tenuti a mantenere il segreto sulla discussione che si ha tra i giudici nel tribunale collegiale prima di dare la sentenza, e anche sui vari suffragi e sulle opinioni ivi pronunciate, fermo restando il disposto del [link] can. 1609, §4. §3. Anzi ogniqualvolta la causa o le prove siano di tal natura che dalla divulgazione degli atti o delle prove sia messa in pericolo la fama altrui, o si dia occasione a dissidi, o sorga scandalo o altri simili inconvenienti, il giudice può vincolare con il giuramento di mantenere il segreto i testi, i periti, le parti e i loro avvocati o procuratori. §2. Alle medesime sanzioni sono soggetti i ministri e gli aiutanti del tribunale, se fossero venuti meno al loro dovere come sopra; tutti questi anche il giudice li può punire.
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