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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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LE PERSONE DA AMMETTERSI IN AULA, MODALITÀ PER LA REDAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI §2. Il giudice può richiamare al loro dovere con congrue pene tutte le persone presenti al giudizio che abbiano gravemente mancato al rispetto e all'obbedienza dovuti al tribunale, ed inoltre anche sospendere dall'esercizio del loro incarico avanti ai tribunali ecclesiastici avvocati e procuratori. §2. Le singole pagine degli atti siano numerate e autenticate. §2. Se gli atti furono scritti in una lingua sconosciuta al tribunale superiore, siano tradotti in lingua nota al medesimo, usando le dovute cautele affinché consti che la traduzione è fedele. §2. È fatto divieto ai notai e al cancelliere di rilasciare senza il mandato del giudice copia degli atti giudiziari e dei documenti acquisiti al processo.
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