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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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CITAZIONE E INTIMAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI §2. Se il libello si considera accolto a norma del [link] can. 1506, il decreto di citazione in giudizio deve essere dato entro venti giorni dal momento in cui fu fatta l'istanza, di cui in quel canone. §3. Che se le parti contendenti di fatto si presentino davanti al giudice per fare la causa, non c'è bisogno di citazione, ma l'attuario metta agli atti che le parti furono presenti in giudizio. §2. Alla citazione si aggiunga il libello introduttorio della lite, a meno che il giudice per cause gravi non ritenga che non si debba rendere noto alla parte il libello prima che questa abbia deposto in giudizio. §3. Se si fa causa a una persona che non ha il libero esercizio dei suoi diritti, o la libera amministrazione delle cose in questione, la citazione deve essere intimata, a seconda dei casi, al tutore, al curatore, al procuratore speciale ovvero a chi è tenuto a norma di diritto ad incaricarsi del giudizio a nome della medesima. §2. Del fatto della notificazione e del modo in cui essa fu fatta deve constare agli atti. Can. 1511 - Se la citazione non fu legittimamente notificata, gli atti del processo sono nulli, salvo il disposto del [link] can. 1507, §3.
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