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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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LA CONTESTAZIONE DELLA LITE (Cann. 1513 – 1516)
§2. Le richieste e le risposte, oltre che nel libello introduttorio della lite, possono essere espresse o nella risposta alla citazione o in dichiarazioni fatte a voce avanti al giudice; ma nelle cause più difficili le parti devono essere convocate dal giudice per concordare il dubbio o i dubbi, a cui si dovrà rispondere nella sentenza. §3. Il decreto del giudice deve essere notificato alle parti, le quali, salvo che non si siano già dichiarate consenzienti, possono ricorrere entro dieci giorni al giudice perché sia mutato; la questione deve poi essere definita con decreto del giudice stesso con la massima celerità.
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