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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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Articolo 2 - Presentazione ed esclusione dei testimoni §2. Si esibiscano, entro il termine stabilito dal giudice, i punti degli argomenti sui quali si chiede l'interrogatorio dei testimoni; altrimenti si ritenga abbandonata la richiesta. Can. 1553 - Spetta al giudice limitare il numero troppo grande di testimoni. Can. 1555 - Fermo restando il disposto del [link] can. 1550, una parte può chiedere che un testimone sia escluso, se sia dimostrata una giusta causa per l'esclusione prima dell'escussione del medesimo. Can. 1556 - La citazione del testimone avviene con un decreto del giudice legittimamente notificato.
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