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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, LA CONCLUSIONE IN CAUSA E LA DISCUSSIONE DELLA CAUSA (Cann. 1598 – 1606)
§2. Per completare le prove le parti possono presentarne altre al giudice; acquisite le quali, se necessario a parere del giudice, avrà nuovamente luogo il decreto di cui al §1. §2. Questa conclusione si ha ogniqualvolta o le parti dichiarano di non aver null'altro da addurre, o il tempo utile stabilito dal giudice per produrre le prove è trascorso, o il giudice dichiara di ritenere sufficientemente istruita la causa. §3. Sulla compiuta conclusione in causa, in qualunque modo essa sia avvenuta, il giudice emetta un decreto. Can. 1600 - §1. Dopo la conclusione in causa il giudice può convocare ancora gli stessi o altri testimoni, oppure ordinare altre prove che in precedenza non furono richieste, soltanto: 1) nelle cause in cui si tratta del solo bene privato delle parti, se tutte le parti vi consentano; 2) nelle altre cause, udite le parti e purché vi sia una ragione grave e venga rimosso qualsiasi pericolo di frode o di subornazione; 3) in tutte le cause, ogni qualvolta è probabile che, se la nuova prova non sia ammessa, si avrà una sentenza ingiusta per le ragioni di cui al [link] can. 1645, §2, nn. 1-3. §2. Il giudice può inoltre ordinare o ammettere che sia prodotto un documento, che, senza colpa dell'interessato, non poté essere prodotto in precedenza. §3. Le nuove prove siano pubblicate, osservato il [link] can. 1598, §1. §2. Se le difese con i documenti principali vengono stampati, è richiesta la licenza previa del giudice, salvo l'obbligo del segreto se ve ne sia alcuno. §3. Per l'ampiezza della difesa, il numero degli esemplari ed altri particolari del genere, si osservi il regolamento del tribunale. §2. Le parti abbiano questo diritto una sola volta, a meno che al giudice per una causa grave non sembri lo si debba concedere un'altra volta; in tal caso allora la concessione fatta ad una parte si intende fatta anche all'altra. §3. Il promotore di giustizia e il difensore del vincolo hanno diritto di replicare nuovamente alle risposte delle parti. §2. Se la discussione della causa è fatta per iscritto, il giudice può stabilire che vi sia durante la seduta del tribunale un moderato dibattimento orale per mettere in chiaro alcune questioni. Can. 1605 - Al dibattimento orale di cui ai cann. [link] 1602, §1 e [link] 1604, §2, sia presente il notaio al fine di riferire immediatamente per iscritto, se il giudice lo ordini o la parte lo chieda; il giudice acconsenta, sulle cose discusse e decise.
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