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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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I PRONUNCIAMENTI DEL GIUDICE (Cann. 1607 – 1618)
Can. 1607 - La causa trattata per via giudiziaria, se è principale viene decisa dal giudice con sentenza definitiva; se è incidentale con sentenza interlocutoria, fermo restando il disposto del [link] can. 1589, §1. §2. Il giudice deve attingere questa certezza dagli atti e da quanto è stato dimostrato. §3. Il giudice deve poi valutare le prove secondo la sua coscienza, ferme restando le disposizioni della legge su l'efficacia di talune prove. §4. Il giudice che non abbia potuto conseguire quella certezza, sentenzi che non consta del diritto dell'attore e prosciolga il convenuto, a meno che non si tratti di una causa che gode il favore del diritto, nel qual caso si deve pronunciare a favore della medesima. §2. Fissata la data della riunione, i singoli giudici portino per iscritto le loro conclusioni in merito alla causa e le ragioni sia in diritto sia in fatto, sulla base delle quali sono pervenuti alle rispettive conclusioni; queste conclusioni, da mantenere sotto segreto, siano allegate agli atti di causa. §3. Dopo aver invocato il nome di Dio, esposte per ordine le conclusioni dei singoli secondo la precedenza, in modo tuttavia che si abbia sempre inizio con il ponente o relatore della causa, si apra la discussione sotto la guida del presidente del tribunale, soprattutto per concordare insieme ciò che si deve stabilire nella parte dispositiva della sentenza. §4. Nella discussione poi a ciascuno è permesso di recedere dalla sua precedente conclusione. Il giudice tuttavia se non intende accedere alla decisione degli altri può esigere che, se vi sia l'appello, le sue conclusioni siano trasmesse al tribunale superiore. §5. Che se i giudici o non vogliono o non possono addivenire a sentenza nella prima discussione, la decisione può essere differita ad una nuova riunione da tenersi non oltre una settimana, a meno che a norma del [link] can. 1600 non si debba completare l'istruttoria della causa. Can. 1610 - §1. Se il giudice è unico scriverà lui stesso la sentenza. §2. Nel tribunale collegiale è il ponente o relatore a scrivere la sentenza, desumendo le motivazioni da quelle addotte dai singoli giudici durante la discussione, a meno che i giudici a maggioranza non abbiano stabilito le motivazioni da preferirsi; la sentenza infine dovrà essere sottoposta alla approvazione dei singoli giudici. §3. La sentenza deve essere pubblicata non oltre un mese dal giorno in cui la causa fu decisa, a meno che, nel tribunale collegiale, i giudici per una grave ragione non abbiano stabilito un tempo più lungo. §2. Deve quindi riferire brevemente la fattispecie con le conclusioni delle parti e la formulazione dei dubbi. §3. A queste cose faccia seguito la parte dispositiva della sentenza, premesse le ragioni sulle quali si regge. §4. Si chiuda con l'indicazione del giorno e del luogo in cui fu pronunciata, con le firme del giudice, o, se il tribunale è collegiale, di tutti i giudici e del notaio. Can. 1615 - La pubblicazione o intimazione della sentenza può avvenire o dandone un esemplare alle parti o ai loro procuratori, oppure trasmettendo ai medesimi l'esemplare stesso a norma del [link] can. 1509. Can. 1616 - §1. Se nel testo della sentenza sia sfuggito un errore di calcolo o vi sia stato un errore materiale nella trascrizione della parte dispositiva oppure nel riferire i fatti o le petizioni delle parti o sia stato omesso quanto richiede il [link] can. 1612, §4, la sentenza deve essere corretta o completata dal tribunale stesso che l'ha emanata, sia ad istanza della parte sia d'ufficio, udite tuttavia le parti e con decreto apposto in calce alla sentenza. §2. Se una delle parti fa opposizione, la questione incidentale sia definita per decreto.
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