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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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LA COSA GIUDICATA E LA restitutio in integrum (Cann. 1641 – 1648)
LA COSA GIUDICATA Can. 1641 - Fermo restando il disposto del [link] can. 1643, la cosa passa in giudicato: 1) se tra le medesime parti ci furono due sentenze conformi sulla stessa richiesta e per lo stesso motivo; 2) se l'appello contro la sentenza non fu interposto entro il tempo utile; 3) se in grado di appello l'istanza andò perenta o si rinunciò ad essa; 4) se fu emessa una sentenza definitiva contro la quale non è dato appello a norma del [link] can. 1629. Can. 1642 - §1. La cosa passata in giudicato gode della stabilità del diritto e non può essere direttamente impugnata se non a norma del [link] can. 1645, §1. §2. La stessa fa legge tra le parti e permette un'azione di giudicato e un'eccezione di cosa giudicata, la quale può anche essere dichiarata d'ufficio dal giudice per impedire una nuova introduzione della stessa causa. §2. L'appello al tribunale superiore per ottenere la nuova proposizione della causa non sospende l'esecuzione della sentenza a meno che la legge non stabilisca altrimenti oppure il tribunale d'appello non ordini la sospensione a norma del [link] can. 1650, §3.
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